il Punto Coldiretti

Al via la discussione sulla proposta di riforma della legislazione comunitaria sui fertilizzanti

Coldiretti è stata sentita dalla Commissione  agricoltura e produzione agroalimentare del Senato in occasione dell’audizione sulla proposta di regolamento comunitaria sui fertilizzanti che intende modificare la legislazione vigente al fine di garantire una maggiore armonizzazione del mercato e la produzione di concimi di qualità.

La Commissione, si è ispirata  alla legislazione italiana, considerata la più avanzata, in quanto il d.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, disciplina tutte le diverse categorie di concimi organici e non organici e prevede un sistema di tracciabilità degli stessi. Coldiretti ha espresso condivisione per gli obiettivi generali delle nuove norme in quanto  l’obiettivo della proposta di regolamento è quello di migliorare ed armonizzare  il funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, anche al fine di mettere a disposizione delle imprese agricole una varietà ampia di prodotti dalle comprovate caratteristiche qualitative e di sicurezza ambientale e sanitaria.

Inoltre,  ha evidenziato come, ormai da dieci anni, si registri una  tendenza alla riduzione dell’impiego di fertilizzanti nell’agricoltura italiana. Tale andamento non è dovuto solo al miglioramento delle pratiche agronomiche  di concimazione in attuazione dalla Politica Agricola Comunitaria, ma ad una serie di difficoltà legate da un lato, all’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei concimi e, dall’altro lato,  alla sovrapposizione ed al mancato coordinamento tra la legislazione sui fertilizzanti con le norme sui rifiuti nonché con il reg. (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale ed  il Reg. (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). In particolare, le norme previste dal regolamento Reach.

Coldiretti ha, quindi, sottolineato  l’importanza di  garantire un’applicazione coerente delle diverse norme senza la quale non è possibile  promuovere ed orientare lo sviluppo del settore dei fertilizzanti nell’interesse delle imprese agricole così come occorre che nel regolamento siano conciliate le esigenze di tutela ambientale e sanitaria, a salvaguardia dell’imprenditore agricolo e della qualità e sicurezza delle produzioni agricole, con specifico riferimento a quelle agroalimentari. Alcuni aspetti della  proposta di regolamento che destano alcune perplessità e diversi margini di miglioramento.

Coldiretti ha chiesto che in fase di discussione della proposta di regolamento, l’agricoltura mediterranea non sia penalizzata a vantaggio delle agricolture nord europee che, in termini di fertilizzazione dei suoli, hanno esigenze spesso diverse. Cosi anche bisogna che le restrizioni in termini di valori limite delle diverse matrici siano giustificate da motivati studi scientifici in quanto l’eventuale diminuzione della disponibilità o la maggiore difficoltà di reperimento sul mercato delle stesse determinerebbe come conseguenza un sensibile aumento dei costi dei fertilizzanti a carico delle imprese agricole.

L’inclusione nella proposta di regolamento della categoria dei concimi organo-minerali è un aspetto senz’altro positivo.  Rispetto a tale settore, l’Italia vanta lunga esperienza in termini industriali ed i concimi Organici, Organo-Minerali e Ammendanti sono ampiamenti utilizzati dalle imprese agricole italiane. Come dimostrano i dati dell’Istat esiste una larga preferenza nell’impiego di concimi organici, ammendanti, correttivi e substrati di coltivazione. Il loro impiego  risulta in aumento rispetto ai concimi minerali il cui impiego si è dimezzato nell’arco di 10 anni.

Tuttavia, la proposta di regolamento non considera alcune caratteristiche ed introduce  alcune limitazioni per il settore dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti (vedi osservazioni ai singoli articoli) che, invece, a livello nazionale, sono ampiamente disciplinati dal D.Lgs. 75/2010. Si fa riferimento ad es. alla possibilità di impiego di importanti matrici organiche di origine fossile (quali la torba, la lignite, ecc…), che in Italia sono sempre state utilizzate nella costituzione dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti e che trovano largo impiego nell’agricoltura italiana.

A tale proposito, si evidenzia che una criticità della proposta di regolamento è costituita dal fatto che non sono previste norme specifiche per il letame e per gli effluenti di allevamento prodotti dall’attività zootecnica. La Commissione Ue non ha stabilito alcun requisito né classificazione dei fertilizzanti ottenuti dalle deiezioni zootecniche. E’ essenziale, quindi, che nella proposta di regolamento le deiezioni zootecniche usate come fertilizzanti abbiano una specifica collocazione che li differenzi in modo netto rispetto agli altri fertilizzanti. Inoltre, nell’ambito della stessa categoria delle deiezioni zootecniche  è necessario che sia operata un distinzione tra le diverse parti delle deiezioni dopo che hanno subito un trattamento.

In via generale, con riferimento all’etichettatura dei prodotti, a tutela dei profili di responsabilità degli utilizzatori, è necessario assicurare requisiti di uniformità anche con riferimento alle modalità di presentazione e di comunicazione delle informazioni previste. Gli agricoltori hanno bisogno che in etichetta siano riportate informazioni specifiche rispetto alle modalità d’impiego e di conservazione del prodotto al pari di quanto avviene per il settore dei fitofarmaci. Le etichette dovrebbero riportare informazioni sul tipo di prodotto (granulato, liquido ecc.); la stabilità e l’omogeneità del concime (multinutriente, fertilizzanti complessi o miscele), il contenuto dei potenziali contaminanti (metalli pesanti, patogeni e inquinanti organici).  E’ indispensabile assicurare che la correttezza dell’etichettatura dei prodotti fertilizzanti prevista dalla proposta di regolamento possa essere verificata con metodi ufficiali d’analisi standardizzati in tutti i paesi Ue.

I tempi di introduzione di tali norme tecniche, che potrebbero non coincidere con quelli previsti per l’entrata in vigore del regolamento, impongono l’adozione di uno specifico meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la suddetta verifica, anche a tutela dei profili di responsabilità degli utilizzatori. Con riferimento al rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti, il regolamento non appare sufficientemente chiaro.

In particolare, Coldiretti ha evidenziato come la direttiva quadro in materia di rifiuti distingua i concetti di sostanze agricole naturali impiegate nell’attività agricola che sono escluse dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti e le nozioni di rifiuto, sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto. Tale distinzione non emerge con chiarezza nel regolamento in cui, anzi, i concetti sembrano impiegati in modo sovrapposto.

Con riferimento al rapporto tra rifiuti e sottoprodotti, in particolare, è necessario, secondo Coldiretti,  cogliere l’occasione per consentire la più agevole dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la qualifica di un residuo produttivo come sottoprodotto e non come rifiuto, quando questo è impiegato per la produzione di un fertilizzante.  Si consideri, ancora, che con riferimento ai sottoprodotti di origine animale, le previsioni della direttiva quadro in materia di rifiuti non sono chiarissime circa l’inquadramento degli stessi come rifiuti o come sottoprodotti.

Inoltre, nella proposta di regolamento in esame sarebbe opportuno distinguere l’ipotesi del residuo produttivo/sottoprodotto impiegato direttamente come fertilizzante da quella dell’utilizzo dello stesso come componente. Tale distinzione rileva in particolare con riferimento, ad esempio, alle materie fecali ed al digestato che, a certe condizioni, possono essere impiegate direttamente con finalità fertilizzanti.

In secondo luogo, l’articolo 18, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe essere riferito non al fertilizzante, che, una volta che abbia le caratteristiche, rappresenta il prodotto finale, ma ai materiali impiegati per la sua realizzazione, eventualmente a seguito di un’attività di recupero. In altre parole, l’attività di recupero non è svolta sul fertilizzante, ma sui materiali di partenza. La norma, quindi, risulta scorretta rispetto a quanto previsto dalla direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE). L’iter di approvazione del regolamento ha tempi piuttosto lunghi, quindi, ci sono i margini per poter negoziare un miglioramento del testo a tutto vantaggio dell’agricoltura italiana.

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