il Punto Coldiretti

Arrivano nuovi regolamenti sulla qualità dei prodotti

In occasione del Gruppo Consultivo Qualità del 13 giugno scorso a Bruxelles la Commissione ha annunciato l’imminente pubblicazione di ben tre regolamenti riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n° 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si tratta di un regolamento delegato per i prodotti di montagna, di un regolamento delegato sui simboli Dop, Igp, Stg e alcune norme aggiuntive e di un regolamento di esecuzione recante le modalità di applicazione del regolamento di base.

Il primo di questi atti completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 con l’obiettivo di evitare che i consumatori siano indotti in errore e quindi chiarendo le condizioni d’uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale.  In tal senso, il regolamento delegato rimarca che questa indicazione facoltativa di qualità può essere applicato ai prodotti forniti da animali purché allevati nelle zone di montagna (come definite all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012) e trasformati in tali zone. In deroga a tale principio, gli animali devono essere stati allevati per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna

Anche per i mangimi degli animali sono previsti requisiti specifici: quelli che non possono essere prodotti nelle zone di montagna non devono superare il 50% della dieta annuale per gli animali, espressa in percentuale di materia secca,  il 40% nel caso di ruminanti e il 75% per i suini. Tali limitazioni non si applicano ai transumanti, quando sono allevati fuori dalle zone di montagna.

Per il miele il regolamento prevede che per usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse zone.

Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, usati come ingredienti, così come le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire fuori dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.

In deroga al Reg. (UE) 1151/2012 alcune operazioni di trasformazione possono avvenire al di fuori delle suddette zone, ma ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle zone di montagna e gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza. La deroga riguarda le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e dei prodotti lattiero caseari in impianti in funzione il 3/1/2013, la macellazione di animali e il sezionamento e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva.

Questo nuovo regolamento pone alcuni interrogativi per quanto riguarda l’utilizzo di termini similari che possono confondere il consumatore: infatti, l’uso corrente di termini similari, come ad esempio il “prosciutto di montagna” – molto diffuso presso la distribuzione italiana – dovrebbe essere esaminato dallo Stato membro, alla luce del nuovo dispositivo regolamentare, per valutare se risulti fuorvianti per il consumatore. Per quanto riguarda i controlli, la Commissione non intende emanare disposizioni minime essendo questi  di competenza degli Stati membri, anche per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni.

Il secondo regolamento delegato della Commissione specifica alcuni aspetti applicativi tra i quali  in particolare quella relativa ai prodotti Dop di origine animale, i cui mangimi devono provenire all’interno della zona geografica delimitata; qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, i mangimi provenienti al di fuori della zona geografica definita non possono superare in un anno il 50% della sostanza secca per il bestiame. Eventuali carenze impreviste di mangimi nelle zone di produzione (es. per siccità, aflatossine, ecc.) dovranno essere risolte chiedendo allo Stato membro una deroga temporanea al disciplinare, ai sensi dell’art. 53 del Reg. 1151/12.

Il terzo regolamento di esecuzione, infine, perfeziona  aspetti applicativi del Reg. 1151/12, quali le procedure e le informazioni per le domande di registrazione di una IG e le  indicazioni grafiche (pantone) per la riproduzione dei loghi Dop, Igp ed Stg. Il settore delle indicazioni geografiche è un settore importante per l’Italia, che  detiene il primato in Europa per numero di registrazioni: 264 per i prodotti Dop, Igp e Stg a cui si aggiungono 523 vini Docg, Doc e Igt.  Tuttavia, la registrazione di una denominazione a livello comunitario non basta  da sola a raggiungere il successo sul mercato, se non è accompagnata da una adeguata organizzazione dell’offerta, con la piena condivisione e partecipazione delle imprese, nonché una efficace comunicazione, capace di far apprezzare al consumatore la qualità e la storia del prodotto.

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