La Conferenza Stato-Regioni ha approvato, all’unanimità, lo schema di decreto del Ministero delle Politiche Agricole, che regola la gestione del rischio per l’agro-biodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, nei casi di emissione deliberata nell’ambiente di specie Gm a scopi alimentari.
Con il decreto in commento sono approvati i protocolli tecnici di nove specie agrarie: actinidia; agrumi; ciliegio dolce; fragola; mais; melanzana; olivo; pomodoro; vite.
Si tratta, sostanzialmente, di schede che individuano le caratteristiche di ciascuna specie agraria, le modalità operative e le misure da adottare ai fini dell’emissione deliberata nell’ambiente di Ogm.
Il decreto, una volta definitivamente approvato, determinerà il via libera alla sperimentazione Ogm in Italia, limitandosi a definire, per ciascuna specie, le misure di gestione e di riduzione del rischio.
Lo scopo è, infatti, quello di consentire la gestione dei campi sperimentali da posizionarsi presso siti pubblici attraverso la tracciabilità delle diverse pratiche colturali e di procurare informazioni scientifiche aggiornate.
Per ciascuna specie, il protocollo regola le garanzie a carico del notificante; le modalità da impiegare per preparare e gestire l’area di rilascio; i piani di monitoraggio; le misure da adottare dopo l’emissione; la sorveglianza e i piani di emergenza, la comunicazione finale.
Si segnala che il contenuto dei Protocolli è soggetto ad aggiornamento periodico, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Comitato tecnico di coordinamento. Le indicazioni contenute nei protocolli, avendo riguardo a sito, piante ed evento Gm, possono essere, se del caso, adeguate sulla base di valutazioni espresse dalla Commissione interministeriale di valutazione, sulle notifiche pervenute, ovvero da specifiche prescrizioni, fornite dalle Regioni e Province autonome nel cui territorio ricade l’attività sperimentale e finalizzate ad una ulteriore riduzione del rischio.
Restano, comunque, da definire le misure di maggior tutela delle coltivazioni realizzate nelle aziende confinanti con i campi sperimentali, come, ad esempio, le modalità operative e le misure di distanza, necessarie a garantire il rischio di dispersione di pollini o l’azione contaminante della fauna selvatica.
Per quanto riguarda i profili di responsabilità degli enti pubblici, non esistono previsioni sull’imputabilità di eventuali danni derivanti dalle colture Gm.