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Conto energia, modifiche agli impianti fotovoltaici da comunicare

Chi ha un impianto fotovoltaico e, nel corso del periodo di incentivazione, apporta una modifica per interventi di manutenzione e ammodernamento è tenuto anche a darne preventiva comunicazione al Gse, oltre che rispettare le norme tecniche.
Tali comunicazioni si differenziano tra interventi che modificano o non modificano i dati caratteristici o di configurazione degli impianti.

Allo stato attuale, chi vuole fare degli interventi di manutenzione e ammodernamento, dovrà districarsi tra i principi generali enunciati dal Gestore e la normativa di riferimento. Infatti in attesa della definizione delle Procedure previste dall’art. 30 del DM 23 giugno 2016, il Gse ha anticipato alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

In via preliminare, si specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa (anche in riferimento al costo indicativo cumulato annuo raggiunto il 6 luglio 2013) e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a garantire per tutto il periodo d’incentivazione, anche a seguito di un intervento di manutenzione, la sussistenza di tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni.

Vediamo allora quali sono i principi generali. Per salvaguardare l’efficienza del parco di generazione, è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione.

Gli interventi di manutenzione e ammodernamento possono prevedere la sostituzione anche dei componenti principali dell’impianto (moduli e inverter). In caso di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l’eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, sono ammissibili limiti percentuali di incremento sul valore della potenza elettrica nominale: fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW; fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW.

Per la realizzazione di interventi che prevedano la sostituzione definitiva dei componenti principali, questi devono essere nuovi o rigenerati.
Per far fronte a interventi di ripristino di un impianto che ha subito ad esempio guasti estesi o incendi, è consentito l’utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell’impianto o nella titolarità di soggetti diversi; in tali casi, le sostituzioni non devono comportare incrementi della potenza nominale dell’impianto.

Tali princìpi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al Gse prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 23 giugno 2016). Infine, i Soggetti Responsabili di impianti interessati da un intervento di manutenzione/ammodernamento o che facciano richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione/ammodernamento devono corrispondere al Gestore un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria. Per maggiori approfondimenti vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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