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Cumulabilità incentivi per il fotovoltaico, i chiarimenti del Gse

A seguito della revoca delle tariffe incentivanti ad alcuni impianti fotovoltaici in conti energia che avevano usufruito della detassazione Tremonti ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici ha fornito le istruzioni per non perdere l’incentivo.

Di fatti la Tremonti ambiente, la norma in materia di tassazione del reddito di impresa destinata a investimenti ambientali, non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti fotovoltaiche del III, IV e V Conto Energia.

E pertanto chi vuole continuare a godere delle tariffe incentivanti dovrà rinunciare al beneficio fiscale goduto. Un rischio che l’Agenzia delle Entrate aveva già anticipato con una risoluzione di luglio dello scorso anno, sulla base dei chiarimenti ricevuti dal Ministero dello sviluppo economico.

La problematica è nata a seguito della segnalazione dell’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate di Ancona che ha portato il Gse a sospendere gli incentivi del 3° e 4° conto energia fotovoltaico ai titolari di alcuni impianti delle Marche che avevano cumulato le tariffe incentivanti dei rispettivi conti energia con la Tremonti Ambientale.

La norma introdotta con la Legge finanziaria del 2001, che in materia di tassazione del reddito di impresa aveva previsto all’articolo 6 che a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali (necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente) non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, se realizzati entro la data del 25 giugno 2012.

Una disposizione agevolativa che è stata poi abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012. In merito alla cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre misure agevolative, la norma in questione non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto. E secondo il Gse ne consegue che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. L’interpretazione interviene proprio per chiarire tali aspetti normativi, che per gli approfondimenti rinviamo alla consultazione sul sito http://www.fattoriedelsole.org/

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