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Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla tassazione agroenergetica

L’Agenzia delle entrate fa chiarezza in materia di tassazione agroenergetica per evitare che una erronea interpretazione della norma permetta anche a soggetti non agricoli di ricomprendere la produzione di energia (principalmente, da impianti alimentati da bioliquidi, olio vegetale, biomasse e biogas) entro la franchigia senza la necessità di produrre prevalentemente la materia prima e, di conseguenza, senza alcuna connessione con l’attività agricola, di beneficiare della tassazione su base catastale.

Come è noto, la Legge di stabilità per il 2016 ha previsto la stabilizzazione del regime fiscale per le agroenergie, introdotto dal dl n. 66 del 2014, in scadenza al 31 dicembre 2015. In particolare, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre determinate soglie è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25 per cento all’ammontare dei corrispettivi, con esclusione della quota incentivo.

Ma la circolare 20/E del 18/05/2016 aveva lasciato alcuni dubbi interpretativi riguardo al criterio di connessione alle attività agricole, perché sembrava non essere più richiesto il requisito della prevalenza di prodotti propri per la produzione di energia “in franchigia”.Pertanto l’Agenzia, riprendendo i concetti già espressi nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 , ha pubblicato la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016, con la quale è stata ribadita la necessità del requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, del codice civile.

In sostanza, nella versione normativa attualmente in vigore, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario (fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa), in base al comma 423 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definitivamente modificato dalle Legge di Stabilità 2016.

Oltre i predetti limiti è invece prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria sempreché risulti quindi rispettato il criterio della “prevalenza”. Una soluzione che, con tali franchigie, premia i piccoli impianti aziendali realizzati da imprese agricole e risolve il problema della tassazione sui corrispettivi percepiti per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva. Per maggiori approfondimenti sull’interpretazione della noma alle fonti rinnovabili agroforestali e Fotovoltaiche vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/.

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