il Punto Coldiretti

Manovra, detrazioni del 55% sul risparmio energetico prorogate fino alla fine del 2012

Confermata l’estensione a tutto il 2012 delle detrazioni fiscali del 55% per interventi di risparmio energetico. Viene resa strutturale la detrazione del 36%. Sono alcune delle novità contenute nella manovra varata dal Governo Monti col decreto legge 201 ora pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento contiene dunque una norma molto attesa per il settore dell’efficienza energetica: il rinnovo per il 2012 del bonus 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e la stabilizzazione del 36% per le ristrutturazioni.

A partire dal 2013, gli interventi di risparmio energetico attualmente beneficiari del 55% confluiranno nel 36%. Infatti l’articolo 4, comma 1, lettera h) del decreto-legge appena approvato,prevede la detraibilità del 36% anche per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (…)”. Quanto previsto dalla lettera h), diversamente dalle altre tipologie di interventi che beneficeranno del "nuovo" 36% fin dal 1° gennaio 2012, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sono detraibili le spese sostenute per i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale (le parti comuni sono: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all’uso comune, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature, ecc.); manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle pertinenze; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (installazione di ascensori e montacarichi, interventi di domotica) per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap;adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; interventi per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico; realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; adozione di misure antisismiche; bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

È confermato che tra le spese ammissibili sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. Le detrazioni, spettanti nella misura del 55% della spesa, devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione, è fissato in 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Trattandosi di un limite complessivo, qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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