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Etichettatura, passi avanti nella ricezione delle norme Ue

Dal prossimo dicembre 2014 sarà obbligatorio conformarsi ai requisiti del regolamento 1169/2011 dell’Unione “Informazione Alimentare ai Consumatori”, che entra in vigore in buona parte proprio dal 13 dicembre. Fanno eccezione alcune disposizioni (etichettatura nutrizionale dal 13 dicembre 2016, e dal 13 dicembre 2014, le diciture per le carni macinate; o ancora, dal 1° aprile 2015 per l’indicazione di origine di alcune carni , come da reg. dell’Unione 1337/2013).

Nonostante il regolamento Ue sia direttamente applicativo nei territori dell’Unione, si attende a breve la ricezione dello stesso, con adeguamento della normativa italiana: il d.lgso 109/92. Seguirà il quadro sanzionatorio, pure esso rinnovato rispetto all’attuale, cui sta lavorando il Ministero per lo Sviluppo economico.

Il regolamento Ue in questione presenta in ogni caso diversi aspetti poco chiari, per i quali i produttori hanno sollecitato chiarimenti alla Commissione Europea, che sono stati dati tramite la stesura di un primo documento “Domande e Risposte”.

Ciononostante, permangono aree grigie, ed è stata sollecitata una seconda tornata di risposte da parte della Commissione, che non dovrebbero tardare ad arrivare. Il Ministero delle Politiche agricole, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero della Salute, stanno inoltre lavorando allo schema di decreto per aggiornare il d.lgso 109/92.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una nota informativa, dal mero valore interpretativo (e non giuridico), che sottolinea come oggi il dibattito tutto italiano verte sulla possibilità di mantenere alcuni aspetti specifici, quali: la sede di stabilimento. Formalmente decaduta con il regolamento, potrà essere però evidenziata in modo volontario, a patto di non sostituirsi a informazioni obbligatorie; il lotto: formalmente decaduto con il regolamento, è parere comune degli esperti che potrà continuare a essere indicato, sia come ricezione della Direttiva 2011/91 (pure in attesa di decreti attuativi), sia – più in generale – come misura di informazione volontaria ai consumatori.

Altre novità riguardano: la “denominazione di vendita” (riferita al prodotto finito) verrebbe sostituita, entro il regolamento, dalla “denominazione dell’alimento” (riferibile invece anche a ingredienti); la designazione dello stato fisico dell’alimento o del trattamento subito (ad esempio, liofilizzato), che in precedenza in Italia non era obbligatoria, dovrebbe divenire invece cogente; l’esenzione dell’elenco degli ingredienti in caso di bevande con contenuto alcolico oltre 1,2% (in precedenza invece, solo alcune categorie beneficiavano dell’esenzione ovvero mosti, vini, acqueviti e distillati, vini spumanti e frizzanti, vini liquorosi e birre); in base all’interpretazione del Mise, inoltre, le disposizioni su vendite a distanza (reg. 1169) non contrastano con quelle del d.lgso 109 circa le vendite tramite distributori automatici, che verranno mantenute, con obbligo di riportare in etichetta tutte le informazioni rilevanti, e semmai con gli allergeni evidenziati prima della vendita stessa.

E’ bene comunque sottolineare che il regolamento 1169 consente numerosi spazi di intervento per le  autorità nazionali, a patto che questi non ostacolino la libera circolazione delle merci e non siano in contrasto con la normativa Ue più ampia.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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