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Florovivaismo, dalla Conferenza Stato-Regioni risposte insufficienti al problema formazione

L’art. 12 della legge 154 individua i soggetti che sono abilitati a svolgere attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi. Lo scopo è quello di individuare modalità operative comuni, per evitare che vi siano situazioni differenti nelle diverse regioni che possano mettere in difficoltà gli operatori.

Coldiretti ritiene che, fatta salva la posizione degli operatori storici, iscritti al registro ufficiale dei produttori florovivaistici, tutti gli altri soggetti che vogliano operare nel settore debbano acquisire, attraverso corsi di formazione adeguati, una capacità professionale consona ad evitare il diffondersi di problematiche di ordine fitosanitario e ad una adeguata gestione del patrimonio verde pubblico e privato.

Il documento approvato dalla conferenza delle regioni, anche se migliorato rispetto alle bozze precedenti, non sembra soddisfare i requisiti di cui sopra, essendo previsto che anche soggetti privi di un titolo di studio adeguato o di esperienza specifica possano diventare manutentori del verde con un corso di sole 80 ore, di cui almeno 30 di attività pratiche.

 

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