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Fondi Psr e incentivi Gse, occhio alla cumulabilità

Molte imprese agricole che hanno o stanno presentando un progetto per richiedere i contributi del Psr sulla misura 6.4 di sostegno alla realizzazione di attività di produzione di energia hanno il dubbio se il contributo in conto capitale concesso sia cumulabile con l’incentivo erogato dal Gse ai sensi del DM 23 giugno 2016.

In materia di cumulabilità, il decreto che incentiva le fonti rinnovabili dispone che i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ovvero sono cumulabili:
a) con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);
c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
d) per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, del D.Lgs 28/2011, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (tra cui rientrano anche i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero);
e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

Tuttavia chi beneficia di un contributo in conto capitale si vedrà ridotta la tariffa incentivante erogata dal Gse.
Infatti, come prevede il decreto alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1, per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento, il Gestore ridetermina il valore della Tariffa base (Tb) applicando la formula di riduzione percentuale dell’incentivo per rideterminare la Tariffa base ridotta (Tbr), fino ad un massimo del 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili; e del 26% per gli altri impianti.

Pertanto nel caso di un impianto di biogas di un’azienda agricola, che all’incentivo sulla produzione di energia da fonte rinnovabile cumula un contributo in conto capitale del Psr pari al 30% del costo di investimento, alla tariffa incentivante base (Tb) si applica la riduzione percentuale del -9%. Così un impianto di 300kWe, che utilizza quasi esclusivamente effluenti e sottoprodotti, si vede ridotto l’incentivo da 233 €/MWh a 212 €/MWh.   Per verificare altri esempi o utilizzare il calcolatore è possibile consultare il sito http://www.fattoriedelsole.org/

Ovviamente la convenienza economica nel richiedere il contributo del Psr abbinato ad una riduzione della tariffa incentivante (Tbr) deve essere verificata di caso in caso.  Non è da sottovalutare infatti l’opportunità o necessità di esporre l’azienda ad un minore indebitamento, che congiuntamente alle migliori condizioni dei mutui e alla riduzione dei tassi d’interessi, può rappresentare una soluzione per l’impresa agricola.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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