il Punto Coldiretti

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione forfettaria del fotovoltaico agricolo per il 2016

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 86/E del 15 ottobre, ha fornito significativi chiarimenti sulla tassazione forfettaria del reddito agrario derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. In sostanza a partire dal periodo d’imposta 2016 per una impresa agricola con un impianto fotovoltaico, che non ha optato per la determinazione del reddito imponibile nei modi ordinari, la produzione e la cessione di energia elettrica fotovoltaica, nei limiti della connessione agricola e come previsto nella circolare n. 32/E del 2009, sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria del 25% soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata e le eccedenze, qualora non ricorra il rispetto dei requisiti di connessione previsti dalla citata circolare, saranno considerate reddito d’impresa.

Per il solo periodo 2014 e 2015 è stata prevista, inoltre, una disciplina transitoria che ha circoscritto l’applicazione della tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia eccedente i 260.000 kWh anno. Infatti, a seguito delle modifiche normative introdotte, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare), la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli avverrà, salvo opzione per la determinazione dello stesso nei modi ordinari, applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Naturalmente, il riferimento è alle attività agro-energetiche così come descritte dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e nei limiti della connessione agricola dettati dal legislatore ordinario e dettagliatamente declinati nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2016, come chiarito nella circolare n. 32/E del 2009, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Oltre tale limite, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa. Le nuove regole previste dal comma 1 dell’art. 22 dovranno già essere applicate in sede di determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (periodo d’imposta 2016 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare).

Per gli anni 2014 e 2015 è stata prevista, invece, una disciplina transitoria. Il comma 1-bis dell’art 22 ha infatti circoscritto l’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno. Ciò, naturalmente, a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa. Entro il limite dei 260.000 kWh la produzione e la cessione di energia da fonti fotovoltaiche costituiranno attività connesse a quella agricola e si considereranno produttive di reddito agrario.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi