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La pollina usata come combustibile non è rifiuto

La pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile alla pari delle altre biomasse combustibili e soggetta alla medesima disciplina. Queste le conclusioni della pronuncia del Tar Lombardia (Bs), Sez. I, che, con la sentenza n.498 del 8 aprile 2015, ha affermato che la disciplina contenuta nel codice ambientale, in materia di sottoprodotti e di esclusioni dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, supera la previsione dell’art. 2-bis comma 1 del DL 171/2008 (come modificato dall’art. 18 comma 1 della legge 4 giugno 2010 n. 96) – che introduce  un’equiparazione tra la pollina e le biomasse combustibili e ne limita la possibilità di utilizzo all’impiego nel medesimo ciclo produttivo – estendendo la nozione di sottoprodotto e consentendone l’impiego in cicli produttivi gestiti da terzi.

Nella fattispecie, il caso riguardava la procedura di realizzazione ed autorizzazione di un gassificatore di pollina, nell’ambito della quale l’Amministrazione competente aveva espresso alcune perplessità, ritenendo, tra l’altro, che la combustione (gassificazione) di pollina debba essere qualificata come smaltimento e recupero di rifiuti, non essendo espressamente elencata nell’elenco dei combustibili (allegato X alla Parte 5 del codice ambientale).  Inoltre, trattandosi di pollina proveniente da terzi, la Provincia ha ritenuto insussistente la possibilità di qualificarla come sottoprodotto ai sensi dell’art. 2-biscomma 1 del DL 3 novembre 2008 n. 171, con la conseguente applicazione della normativa in materia di rifiuti.

In merito alla qualificazione della pollina come sottoprodotto, il Tar ha rilevato che in base all’art. 293 comma 1 del codice ambientale gli impianti che producono emissioni in atmosfera possono utilizzare come combustibili esclusivamente i materiali elencati nell’allegato X alla parte quinta purché gli stessi non costituiscano rifiuti. La pollina non rientra nell’elenco indicato, ma, parallelamente, è qualificata come sottoprodotto dall’art. 2-bis comma 1 del DL 171/2008 (come modificato dall’art. 18 comma 1 della legge 4 giugno 2010 n. 96). Con questa norma è stata quindi introdotta un’equiparazione tra la pollina e le biomasse combustibili disciplinate dalla sezione 4 della parte II dell’allegato X.

Il Tar, quindi, pur riconoscendo che la norma citata  collega espressamente la qualifica di sottoprodotto alla circostanza che la pollina sia destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, rileva come, letteralmente intesa, questa norma autorizzi microimpianti presso ogni allevamento avicolo, per la gassificazione della pollina ivi prodotta, ma non un impianto che utilizzi la pollina di una pluralità di allevamenti. Questa soluzione avrebbe alcune conseguenze non desiderabili, tra cui la perdita di massa critica per la produzione di energia, l’aumento dei costi a causa della ridotta scala di produzione e la dispersione sul territorio di punti di inquinamento meno facilmente controllabili.

Ciò premesso, evidenzia come, quindi, sia da preferire una diversa interpretazione,  facendo ricadere la pollina nella generale regolamentazione dei sottoprodotti, in base al quale è prevalente la qualifica di sottoprodotto rispetto a quella di rifiuto quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

La certezza dell’impiego da parte di terzi in un separato ciclo produttivo può derivare anche dal fatto che per la sostanza esista un mercato o una domanda, condizione che in base all’art. 184-ter comma 1-b del D.lgs. 152/2006 concorre a determinare la perdita della qualità di rifiuto. È evidente, infatti, che il produttore di pollina, quando vi sia un soggetto disposto ad acquistare o a ritirare questa sostanza come combustibile, non ha più l’esigenza di disfarsene come rifiuto.

Sotto un diverso profilo, è stato osservato, inoltre, che per l’insieme delle materie fecali, a cui la pollina appartiene, l’utilizzo come biomassa combustibile per la produzione di energia è uno dei presupposti della perdita della qualità di rifiuto in base all’art. 185 comma 1-f del D.lgs. 152/2006 (v. Cons Stato, Sez. IV 28 febbraio 2013 n. 1230).

La sentenza precisa che anche prima della normativa comunitaria armonizzata sull’uso della pollina come combustibile introdotta dal Reg. CE 3 giugno 2014 n. 592/2014 (Regolamento della Commissione che modifica il regolamento UE n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione) era, quindi, possibile autorizzare un impianto come quello in esame, secondo le disposizioni in materia di autorizzazione di un impianto energetico.

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