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Manutenzione e ammodernamento del fotovoltaico, ecco le regole da seguire

Chi ha un impianto fotovoltaico e, nel corso del periodo di incentivazione, apporta una modifica per interventi di manutenzione e ammodernamento è tenuto anche a darne preventiva comunicazione al Gse, oltre che rispettare le norme tecniche. Tali comunicazioni si differenziano tra interventi che modificano o non modificano i dati caratteristici o di configurazione degli impianti.

Se sino a ieri, chi voleva fare degli interventi di manutenzione e ammodernamento doveva districarsi tra i principi generali enunciati dal Gestore e la normativa di riferimento, da oggi dovrà attenersi alle nuove procedure pubblicate del Gse stesso.

Il documento fornisce agli Operatori di Settore e ai Soggetti Responsabili indicazioni in merito ai princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico da effettuarsi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nonché sulle strutture edilizie ospitanti nel caso di impianti integrati o semplicemente installati su tali strutture.

Di fatti un impianto fotovoltaico, durante il periodo di incentivazione e fino alla fine della sua vita utile, può essere oggetto di specifici e idonei interventi di manutenzione che consentano di mantenerlo in efficienza a fronte del naturale prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ordinarie e straordinarie, atte a conservare o ripristinare la funzionalità e l’efficienza di un impianto (per funzionalità si intende l’idoneità a fornire le prestazioni previste nel progetto di realizzazione; e per efficienza si intende l’idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell’affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell’ambiente).

Per esempio, la sostituzione di un inverter che non rispetta le prescrizioni dell’Allegato A70 con un altro che garantisce quelle prestazioni è un intervento di adeguamento che può essere ricompreso nella categoria generale di ammodernamento tecnologico. Di fatto, la sostituzione del componente ha comportato l’ammodernamento tecnologico dell’impianto.
La manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni finalizzate al mantenimento delle prestazioni energetiche previste in fase di progettazione e di messa in servizio dell’impianto nonché a far fronte a eventi accidentali, senza tuttavia modificare la struttura essenziale dell’impianto stesso.  La manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche diverse.

E’ pertanto necessario che, anche a seguito della realizzazione di un intervento di manutenzione e/o di ammodernamento tecnologico, sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi, previsti dai Decreti Ministeriali di riferimento regolanti nel tempo l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare (nel seguito, Decreti Conto Energia), che hanno consentito l’accesso alle tariffe incentivanti e il riconoscimento di eventuali premi o maggiorazioni, nonché delle prescrizioni previste dalla regolazione di settore e di quanto indicato dal DM 23 giugno 2016 e contenuto nel presente documento.
E’ inoltre necessario che continuino a essere in ogni caso rispettati tutti gli eventuali altri vincoli che i singoli Decreti Conto Energia fissano per tutto il periodo di incentivazione, come ad esempio le condizioni introdotte dal D.Lgs. 28/2011 per gli impianti installati a terra in area agricola che devono necessariamente continuare a essere rispettate per tutto il periodo di incentivazione, o le condizioni previste dai Decreti Conto Energia per le serre fotovoltaiche che, per tutto il periodo di incentivazione, devono essere dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.

Qualora, a seguito della realizzazione di un intervento, i citati requisiti e vincoli dovessero venir meno o fossero modificati, il Gse, con le modalità che saranno successivamente descritte, adotterà i provvedimenti finalizzati alla decadenza dal diritto a percepire gli incentivi ovvero, nei casi in cui gli interventi abbiano modificato esclusivamente le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante comprensiva di eventuali premi o maggiorazioni, alla rimodulazione della stessa in base alle nuove caratteristiche dell’impianto. In questi casi, il valore di eventuali premi o maggiorazioni determinati con criterio percentuale rispetto alla tariffa riconosciuta sarà ricalcolato con gli stessi criteri percentuali rispetto alla nuova tariffa, ammesso che la realizzazione dell’intervento non abbia comportato il venir meno del diritto al premio o alla maggiorazione previsto dal Decreto Conto Energia di riferimento.

Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi ovverosia che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, effettuati su impianti con potenza superiore a 3 kW, è necessario che entro 60 giorni dall’avvenuto completamento dell’intervento venga inviata al Gestore un’apposita comunicazione e siano allegati i documenti idonei a descrivere e circostanziare i lavori effettuati. Per esempio rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi lo spostamento anche parziale dei moduli fotovoltaici; la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti principali (moduli e inverter); la modifica del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta; la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla Rete.

Per questi interventi, qualora a seguito dell’attività preliminare di valutazione dovessero emergere delle non conformità ovvero non fosse possibile definire un quadro esauriente della situazione che si è determinata oppure venissero riscontrate incoerenze tra i dati in possesso del Gse e quanto riscontrabile nel sistema Gaudì di Terna, viene avviato un procedimento amministrativo ex L. 241/90 per riscontrare puntualmente, in contradditorio con il Soggetto Responsabile, la permanenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e degli eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto della regolazione vigente oltre che delle disposizioni introdotte dal DM 23 giugno 2016 e contenute nel presente documento.

In caso di mancata comunicazione della realizzazione di interventi che abbiano modificato l’impianto rispetto a quanto dichiarato in fase di riconoscimento degli incentivi, il Gse, in sede di verifica, potrebbe essere impossibilitato a valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi, con la conseguente variazione della tariffa incentivante, ovvero decadenza dal diritto a percepire gli incentivi.

Mentre per gli interventi che non comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, tali cioè da non incidere sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile può inviare la comunicazione che costituisce una mera notifica di avvenuta realizzazione dell’intervento. Come ad esempio lo spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori; la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto; quelli effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato. In questi casi non è necessario che alla comunicazione vengano allegate copie dei documenti.

Fortunatamente i Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta8 e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. Anche se è necessaria la comunicazione per comprovare la corretta gestione a fine vita dei moduli, come previsto dal D.lgs. 49/2014 e indicato nel documento “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”. Tuttavia, a prescindere dagli obblighi di comunicazione, si precisa che, anche in questi casi, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni del Decreto Conto Energia di riferimento, dei princìpi della regolazione vigente in materia, di quanto indicato nel DM 23 giugno 2016 nonché dei contenuti del presente documento.

Infine per gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico degli impianti di potenza compresa tra 3 e 20 kW sono state previste ulteriori semplificazioni degli adempimenti, stabilendo l’invio al Gestore di un insieme ridotto di documenti.

A prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al Gse, a seguito della realizzazione di un qualsiasi intervento di manutenzione e ammodernamento tecnologico, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto provveda a conservare in sito tutta la documentazione utile a dimostrare la natura e l’estensione degli interventi realizzati (ad esempio: registri di manutenzione, certificazioni componenti, schemi elettrici, autorizzazioni, fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima della realizzazione dell’intervento) anche al fine di consentire al GSE, in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

Inoltre si evidenzia che la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti incentivati ma anche sugli immobili o sui manufatti su cui gli stessi sono installati non è soggetta ad approvazione preventiva da parte del Gse. E’ invece necessario che vengano preliminarmente ottenuti dagli Enti competenti eventuali atti autorizzativi o di assenso comunque denominati e che il Soggetto Responsabile adempia agli obblighi di comunicazione nei confronti del Gestore di rete, ai sensi della regolazione vigente.Gli approfondimenti e le regole tecniche sono consultabili sul sito http://www.fattoriedelsole.org/.  

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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