il Punto Coldiretti

Modifiche transitorie per gli sbilanciamenti a partire dal 2017

Incentivare gli utenti del dispacciamento ad una programmazione delle immissioni e dei prelievi secondo i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, nel contempo mitigando le sistematiche distorsioni che caratterizzano il meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento. È quanto si propone l’Autorità per l’energia nel revisionare la disciplina degli sbilanciamenti nell’ambito del progetto di riforma del dispacciamento elettrico (RDE) avviato lo scorso anno. Si partirà con una fase transitoria da gennaio 2017 nelle more della riforma organica, in coerenza con il quadro regolatorio europeo in corso di predisposizione (balancing guidelines) da parte della
Commissione Europea.

Ricordiamo soltanto che dal 1° gennaio 2015 alle unità di produzione a fonte rinnovabile programmabile e non programmabile, per le quali il Gse-Gestore dei Servizi Energetici SpA è utente del dispacciamento, sono attribuiti i maggiori oneri o ricavi derivanti dall’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e, qualora vi siano i presupposti, dall’eventuale partecipazione del Gestore al Mercato Infragiornaliero. I corrispettivi di sbilanciamento e i corrispettivi per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero sono poi trasferiti ai produttori secondo le modalità definite nelle Regole Tecniche del Gse.

Le analisi e gli orientamenti dell’Autorità sono in consultazione con un documento – Dco 316/2016/R/EEL – che spiega le proposte degli interventi prioritari per la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi nel mercato dell’energia elettrica. E per quanto riguarda le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, l’Autorità evidenzia che attualmente le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono soggette ad un regime specifico che prevede una scelta fra due alternative: a) regolazione standard come le altre unità di produzione non abilitate sull’intero ammontare degli sbilanciamenti; b) regolazione a prezzo zonale all’interno di una banda differenziata per fonte con applicazione di una componente perequativa zonale e regolazione come le altre unità di produzione non abilitate per gli sbilanciamenti eccedenti la banda.

Secondo le modifiche proposte dall’Autorità, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che optassero per la prima soluzione (l’alternativa a), andrebbero incontro ad una regolazione a prezzi duali con bande, al pari delle unità di consumo e delle unità di produzione non abilitate.

In alternativa alla regolazione standard per le unità non abilitate, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili potrebbero comunque optare per la seconda soluzione (l’alternativa b), ovvero l’applicazione di una regolazione zonale con componente perequativa zonale all’interno delle bande differenziate per fonte (introdotte dalla deliberazione 522/2014/R/eel) che non verrebbero modificate.

La componente perequativa verrebbe calcolata ipotizzando l’applicazione di una valorizzazione single pricing all’interno delle bande (quindi senza alcuna modifica rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente). Agli sbilanciamenti eccedenti le bande verrebbero invece applicati i prezzi duali.
Per maggiori approfondimenti vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/.   

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