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Pensionati e lavoro autonomo: dichiarazione all’Inps entro il 30 settembre

Entro martedì 30 settembre i pensionati che svolgono lavoro autonomo devono comunicare all’Inps i redditi che hanno realizzato nel 2013 e quelli che prevedono di conseguire nel corso del 2014. Questa comunicazione serve all’Inps per verificare le trattenute sulla pensione.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo nel 2013 non abbia avuto variazioni nel corrente anno. Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non sia variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo nel 2013.

I pensionati esclusi dalla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare tale dichiarazione all’Inps, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento; i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31/12/1994; i titolari di pensione e assegno di invalidità liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono assoggettati a tale divieto se nell’anno 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59.

Redditi da dichiarare
Devono essere dichiarati tutti i redditi da lavoro autonomo, togliendo da essi i contributi previdenziali e assistenziali, ma sommando ad essi le ritenute erariali. In sostanza, i redditi vanno dichiarati al lordo delle imposte, togliendo solo i contributi Inps e sottraendo le eventuali perdite. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito di riferimento è il reddito agrario, al netto dei contributi previdenziali.

La dichiarazione dei redditi deve essere fatta anche in caso di redditi pari a zero e sull’apposito modulo Inps denominato “503 Aut”. Ricordiamo che l’omissione della dichiarazione comporta il versamento all’Inps di una somma, a titolo di sanzione, pari all’ammontare di un anno di pensione.

Per avere maggiori informazioni raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca. Gli operatori forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria.Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino, gli interessati possono telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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