L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E ha chiarito il regime fiscale della tariffa omnicomprensiva, prevedendo delle cessioni agevolate per i contribuenti che producono elettricità da fonti rinnovabili (diverse dal fotovoltaico) e destinata agli usi domestici.
La tariffa fissa omnicomprensiva versata dal Gestore dei servizi energetici (Gse) alle persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw usati per alimentare l’abitazione privata o la sede dell’organizzazione non è imponibile ai fini Iva, mentre sul fronte delle imposte dirette rientra tra i redditi diversi.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata costituisce sempre un’attività commerciale quando è effettuata da persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti non destinati a soddisfare principalmente bisogni “personali” o con una potenza superiore ai 20 kw.
Una regola valida anche quando i sistemi di produzione sono gestiti da contribuenti che svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo. In tutti questi casi, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo di vendita soggetto a Iva e, per quanto riguarda la tassazione diretta, un ricavo che concorre alla determinazione del reddito d’impresa.