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Sistri, nuovo decreto ma nessun cambiamento per le imprese agricole

E’ stato pubblicato il nuovo decreto sul Sistri, il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Il decreto 30 marzo 2016, n.78  (che entrerà in vigore l’8 giugno prossimo) abroga e sostituisce il decreto ministeriale 18  febbraio  2011,  n.  52, ma per le imprese agricole non si registrano particolari novità. Rimane, infatti, invariato il quadro di riferimento dei soggetti obbligati, che conferma il combinato disposto delle disposizioni contenute nel codice ambientale e del relativo decreto ministeriale di attuazione (DM 24 aprile 2014).

In particolare, si ricorda che Il Dm Ambiente 24 aprile 2014, recante Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede un obbligo di iscrizione e di utilizzo del Sistri, con riferimento ai produttori di rifiuti pericolosi, limitatamente agli enti ed alle imprese che abbiano più di dieci dipendenti. Sono completamente esonerate dall’obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell’impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell’acquacoltura iscritte nell’albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti riti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta.

Ai sensi del codice ambientale per circuito organizzato di raccolta si intende un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polielilene, oli, batterie, imballaggi, ecc).  All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, al fine di beneficiare del regime di esonero, l’imprenditore agricolo deve preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali. Il nuovo decreto Sistri, quindi, nulla modifica rispetto a questo quadro di riferimento.

Tra le novità del provvedimento, si segnala l’espunzione dal regolamento delle procedure di dettaglio, che vengono rinviate ad un successivo decreto ministeriale  con salvezza, nelle more, delle procedure definite nei manuali e nelle guide pubblicate sul sito del SISTRI (http://www.sistri.it/), previo visto del Ministero dell’ambiente.
Come ulteriore novità, si segnala la previsione contenuta nell’articolo 23 che, ai fini dell’affidamento del servizio ad un nuovo concessionario, in attuazione dell’articolo 11, comma 9-bis,  del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, definisce i principi di riferimento delle procedure di affidamento.

In particolare, sono previsti: la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  del   sistema, attraverso l’abbandono dei dispositivi usb e black box; la tenuta in formato elettronico  dei  registri  di  carico  e scarico e dei formulari di trasporto con  compilazione  in  modalità off-line con trasmissione  asincrona  dei  relativi  dati; la generazione automatica del Mud (modello unico di dichiarazione), ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione; la semplificazione degli  obblighi informativi  alle  imprese attraverso l’interazione e il coordinamento con banche  dati  in  uso alla pubblica  amministrazione,  garantendo,  per  quanto  possibile, l’acquisizione automatica delle informazioni disponibili; la garanzia di interoperabilità con  i  sistemi  gestionali utilizzati dalle imprese, dalle  associazioni  di  categoria  e  loro società di servizi e  la realizzazione  di  specifici  sistemi  per  le imprese che non dispongono di sistemi gestionali; la sostenibilità dei costi e la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza  e formazione per le imprese.

Il regolamento rinvia ad un successivo decreto la disciplina dei termini e delle modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box e, eventualmente, anche dei  dispositivi  USB  ad esse collegati previa verifica  di  sostenibilità tecnico-economica condotta  dall’Agenzia   per   l’Italia   digitale   con   l’attuale concessionario del sistema. Con il medesimo decreto deve essere disciplinata  la  rimodulazione  dei  contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori. Con l’introduzione di questi principi, il decreto avvia, quindi, il percorso di necessaria semplificazione, più volte sollecitata dalle Organizzazioni e dalle imprese.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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