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Tassazione dell’energia prodotta dalle aziende agricole, regime transitorio anche nel 2015

Il Milleproghe estende al 2015  il periodo transitorio del regime fiscale sulla produzione rinnovabile di energia elettrica e termica delle aziende agricole. L’articolo  12 del Decreto Legge, approvato il 24 dicembre dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31dicembre, ha prorogato i termini transitori del regime fiscale sull’energia elettrica e termica prodotta da operatori agricoli con fonti rinnovabili, con le franchigie al di sotto delle quali la produzione continuerà a essere considerata di reddito agrario.

Per l’anno 2014 e 2015, l’imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, con esclusione della quota incentivo, limitatamente alle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiori a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

A decorrere dal 2016, l’imponibile sarà determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva ( compresi gli incentivi per gli impianti con tariffa omnicomprensiva, come il biogas). Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, saranno garantite grazie alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per l’Associazione Le Fattorie del Sole, che ha formulato un quesito al Gseil Gestore dei servizi energetici, restano da chiarire le modalità di applicazione tecnica delle disposizioni normative per la risoluzione del problema della determina del valore di cessione dell’energia elettrica, in quanto data l’attuale modalità di fatturazione è impossibile scorporare il corrispettivo da cessione di energia dal corrispettivo relativo all’incentivo.

Ricordiamo che il periodo transitorio previsto dalla norma, e esteso anche all’anno 2015, si applica solo al valore dell’energia elettrica prodotta e affranca le aziende agricole con impianti fotovoltaici con una potenza di circa 200kW e impianti a biomassa/biogas di circa 250kW, la cui dimensione risponde ai fabbisogni aziendali ed esclude la possibilità di cumulo del beneficio per gli operatori con più impianti di prodizione.

Tuttavia dal 2016, con l’applicazione del coefficiente forfettario del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva si rischia di assistere ad un programmato passaggio delle società agricole di capitali (con impianti a biogas/biomassa) al regime di tassazione dei redditi da bilancio, mentre le società semplici e individuali accuseranno il maggiore impatto. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.  

 

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