Iuc, gli effetti per l’agricoltura della nuova Imposta unica comunale
Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Iuc (Imposta Unica Comunale) che riorganizza la tassazione comunale. Va detto che la nuova imposta, introdotta dalla Legge di Stabilità, non rappresenta uno stravolgimento della tassazione, ma piuttosto una risistemazione dei tributi già oggi conosciuti e applicati per il 2013 (Imu e Tares). Il nuovo tributo comunale si compone di tre tipi di imposte e tasse che hanno ad oggetto gli immobili: l’Imu, che ha come presupposto il possesso dell’immobile, la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), collegata alla erogazione dei servizi comunali, e la Tari (Tassa rifiuti), diretta al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Imu (Imposta municipale propria) L’imposta risulta invece dovuta per i fabbricati rurali abitativi a prescindere dal luogo di ubicazione, fatta comunque salva, l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali e delle relative pertinenze, ad eccezione per quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tari (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. Il Comune con specifico regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei seguenti casi: a) abitazione con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. Va inoltre rilevato che il comma 661 stabilisce che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Occorre poi tener presente la risoluzione n. 36 del 1999 che ha escluso ai fini Tarsu e successivamente della Tares le superfici delle stalle, fienili e simili, legnaie, depositi agricoli e dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola non idonee alla produzione di rifiuti urbani e produttrici in via prevalente o, addirittura esclusiva, di altro materiale utilizzato in agricoltura. Alla luce di quanto stabilito dalla norma, è indispensabile che i Comuni, tramite regolamento, possano evitare che a seguito dell’assimilazione dei rifiuti speciali, ai rifiuti urbani, o in relazione ad una non corretta applicazione del DPR 158/99 (ad esempio assimilazione dell’agriturismo alla ristorazione), le imprese agricole siano assoggettate alla Tari nonostante producano rifiuti speciali agricoli o si trovino a veder aumentata la tassazione a causa di non pertinenti coefficienti di producibilità dei rifiuti. |
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