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Aggiornamento particelle agricole, le Regioni hanno tempo fino all’8 marzo

Lo scorso 26 febbraio è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole il Decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 sull’applicazione della nuova Politica agricola comune. Secondo quanto stabilito all’articolo 13 relativo all’aggiornamento del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (Sipa), le Regioni e le Province Autonome (PA) dovranno effettuare le comunicazione necessarie all’aggiornamento del sistema entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto. Tale data corrisponde all’8 marzo 2015. Successivamente alle comunicazioni delle Regioni e delle PA, l’Agea Coordinamento dovrà procedere all’acquisizione nel Sipa entro il 31 marzo 2015. Ecco le comunicazioni che le Regioni e le Province Autonome dovranno effettuare per consentire l’aggiornamento del Sipa.

Mantenimento di una superficie agricola
In merito al mantenimento di una superficie agricola, secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 4 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, le Regioni e le PA hanno la possibilità di definire una durata del pascolamento diversa dai sessanta giorni ed il carico minimo da rispettare. Inoltre, la Regione o PA può decidere di comprendere nel calcolo del carico minimo non solo le superfici complessive di prato permanente (con esclusione di quelle su cui l’agricoltore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento), ma anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggio.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, la Regione o la PA, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del calcolo delle UBA, tramite provvedimento può scegliere di riconoscere pratiche di pascolo identificate come uso o consuetudine locale, ammettendo anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. L’autorità competente dovrà trasmettere il provvedimento all’Agea Coordinamento insieme ai relativi identificativi catastali delle superfici interessate.

In merito alle superfici sulle quali sono svolte pratiche tradizionali volte alla conservazione degli habitat di interesse comunitario elencati nell’Allegato I della direttiva Habitat e dei biotipi e habitat riconosciuti dalla direttiva Uccelli (Articolo 2, comma 6 del DM 1420 del 26 febbraio 2015), le Regioni e le PA dovranno trasmettere all’Agea Coordinamento i criteri agricoli di mantenimento e i siti di importanza comunitaria e le zone a protezione speciale a cui applicare i suddetti criteri agricoli di mantenimento.
Tutte le scelte derivanti dalle possibilità di cui sopra concesse alle Regioni e alle PA dovranno quindi essere comunicate entro l’8 marzo 2015.

Attività agricola minima
Anche per l’attività agricola minima è data la possibilità alla Regione e alla PA di definire una durata del pascolamento diversa dai sessanta giorni e di definire il carico minimo. In questi casi, la Regione o la PA dovrà procedere alla comunicazione all’Agea Coordinamento dei criteri scelti.
Altra possibilità che viene concessa alla Regione e alla PA è l’individuazione di ulteriori superfici naturalmente mantenute sulle quali svolgere l’attività agricola minima e le superfici sulle quali svolgere l’attività ad anni alterni. Qualora la Regione o la PA decidesse di accogliere tale possibilità, dovrà procedere alla comunicazione degli estremi catastali delle superfici coinvolte.
Anche in questo caso, tutte le scelte derivanti dalle possibilità di cui sopra concesse alle Regioni e alle PA dovranno quindi essere comunicate entro l’8 marzo 2015.

Limitazione delle zone svantaggiate e individuazione di ulteriori zone sensibili
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del DM 6513 del 18 novembre 2014 (Agricoltore attivo) le Regioni e le PA possono decidere di escludere dalle zone svantaggiate quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del DM 6513, la Regione e la PA possono individuare ulteriori aree sensibili, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle Direttive Habitat o della Direttiva Uccelli (compresi i prati permanenti ricchi di carbonio) sulle quali applicare le regole relative al mantenimento dei prati permanenti.  Anche in questi casi la Regione e la PA dovranno procedere alla comunicazione all’Agea Coordinamento entro l’8 marzo 2015.Gli uffici del Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Comunicazione Regione/PA

Dettaglio Comunicazione

Articolo 2, comma 4 DM 1420 del 26 febbraio 2015 (Mantenimento di una superficie agricola)

  Durata del pascolamento diversa dai 60 giorni;

  Carico minimo;

  Calcolo carico minimo considerando anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggio.

Articolo 2, comma 5 DM attuativo (Mantenimento di una superficie agricola)

Provvedimento volto al riconoscimento di pratiche di pascolo identificate come uso o consuetudine locale, ammettendo anche capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

Articolo 2, comma 6 DM attuativo (Mantenimento di una superficie agricola)

Trasmissione all’Agea Coordinamento dei criteri agricoli di mantenimento e dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale a cui applicare i suddetti criteri agricoli di mantenimento.

Articolo 3, comma 4 DM attuativo (Attività agricola minima)

  Durata del pascolamento diversa dai 60 giorni;

  Carico minimo.

Articolo 3, comma 7 DM attuativo (Attività agricola minima)

Comunicazione delle ulteriori superfici naturalmente mantenute individuate dalla Regione o dalla PA, nonché delle superfici naturalmente mantenute sulle quali effettuare l’attività minima ad anni alterni.

Articolo 3, comma 4 DM 6513 del 18 novembre 2014

Comunicazione dell’esclusione dalle zone svantaggiate di quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi.

Articolo 15, comma 1 DM 6513 del 18 novembre 2014

Comunicazione dell’eventuale individuazione di ulteriori zone sensibili (al di fori della direttiva Habitat e Uccelli) sulle quali l’agricoltore deve applicare le regole di mantenimento dei prati permanenti.

 

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

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