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Agricoltura biologica, entra in vigore il nuovo sistema di sanzioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 33 del 10-2-2014) il DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 che definisce un elenco di “non conformità” riguardanti i prodotti da agricoltura biologica e le azioni che gli Organismi di Controllo devono attuare nei confronti degli operatori in caso di verificata non conformità, di cui avevamo dato anticipazione. Il decreto, ora entrato in vigore, implementa il regolamento di esecuzione (Ue) n. 392/2013, che modifica il regolamento (CE) 889/08 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Il provvedimento definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica ed è determinata da  comportamenti  e/o negligenze compiuti dall’operatore biologico o da  eventi  non direttamente imputabili allo stesso.

Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed  infrazioni  e  comportano  l’applicazione,  nei confronti dell’operatore, di una corrispondente misura da parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell’art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Il decreto le suddivide nelle seguenti aree: Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo; Area dei Documenti di Certificazione; Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo; Area delle norme di Produzione Vegetale; Area delle norme di Produzione Zootecnica; Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe; Area delle norme di Preparazione dei Prodotti; Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-Ue; Area delle Specifiche di Prodotto; Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell’OdC; Area della Reiterazione delle Non conformità. Per ciascuna non conformità, l’allegato al decreto prevede la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l’eventuale misura accessoria.

Le  misure sono applicate in maniera proporzionale all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità. L’inosservanza si configura, invece, come un’inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità  dei  prodotti  e/o  di affidabilità dell’operatore.

Le  inosservanze  comportano  l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato l’operatore, di una diffida che consiste  nell’invito  scritto  a  correggere l’inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l’evento non si ripeta. Per quanto riguarda l’irregolarità, questa si  configura come un’inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e  si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

Le  irregolarità  comportano  l’applicazione,  da  parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato l’operatore,della soppressione delle indicazioni biologiche e, quindi, il divieto per l’operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell’etichettatura e  nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità.

Ancora più grave é l’infrazione che si configura come un’inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da  determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore. Le infrazioni comportano l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato l’operatore, della sospensione della certificazione o dell’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo.

La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l’intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l’infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive e comporta per l’operatore il divieto, per il periodo indicato dal decreto, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica, nonché la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l’operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007.

L’operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell’Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure sanzionatorie sopra indicate,formulando un’eventuale richiesta di riesame. L’Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso, oltre alla comunicazione dei riferimenti del ricorso alle autorità competenti, utilizzando la tabella prevista all’Allegato III del decreto.

Il decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 392/2013. Gli Organismi di Controllo applicano l’elenco delle  non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014. Di conseguenza, l’Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

Le nuove norme emanate dal Mipaaf, sentite anche le organizzazioni professionali agricole e gli enti e le associazioni di rappresentanza della filiera del biologico, contribuiscono a perfezionare il sistema di controllo nell’ambito di un settore che della proprio in virtù del sistema di certificazione e dei processi di produzione a basso impatto ambientale adottati riscuote molta fiducia da parte dei consumatori.

Il provvedimento, quindi, ha l’obiettivo non solo di adeguare la legislazione nazionale alle nuove norme comunitarie, ma anche di perfezionare il sistema sanzionatorio sulla base dell’esperienza accumulata in più di 20 anni di regolamentazione dell’agricoltura biologica, con la consapevolezza di quanto sia importante per tali alimenti, evitare il verificarsi di frodi visto che si tratta di produzioni di alta qualità, scelti dai consumatori perché ottenuti con processi di produzione nei quali si applicano elevati standard di tutela dell’ambiente e del benessere animale, che richiedendo maggiori lavorazioni fisiche e meccaniche, sono venduti a prezzi mediamente più alti rispetto ad altri prodotti agricoli e per i quali é decisamente importante mantenere l’immagine di alimenti sicuri e la fiducia nell’efficacia del sistema di controllo e certificazione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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