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Autocompostaggio, non serve l’autorizzazione

L’autocompostaggio di scarti organici di rifiuti urbani, effettuato da un’utenza singola (domestica o non domestica) non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapreso a condizione che il compost prodotto a seguito del trattamento sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Nel caso di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche deve esser riconosciuta una riduzione sulla tariffa rifiuti.

Questo il parere fornito dalla Direzione generale per i rifiuti del Ministero dell’Ambiente alla Regione Lombardia con la nota 4223/2019.

La Regione, in particolare, aveva chiesto alcuni chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio, variamente denominate nella normativa ambientale (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale), per comprenderne la relativa disciplina.

Al riguardo, il Ministero ha innanzitutto chiarito che, sebbene le attività di compostaggio effettuate sul luogo di produzione possano contribuire alla riduzione della produzione di rifiuto, in via generale devono comunque essere considerate come attività di gestione dei rifiuti.

Ciò premesso, sotto il profilo del regime applicabile, devono essere distinte le nozioni di autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, secondo il seguente schema:

1) Autocompostaggio (art.183, comma 1, lettera e) del codice ambientale) – è effettuato da una utenza singola (domestica e non domestica) su scarti organici dei propri rifiuti urbani ed è finalizzato esclusivamente all’utilizzo in sito del materiale prodotto. Questa attività non necessita di autorizzazione. Non è previsto un limite di quantità, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività. Il Ministero ha chiarito che per le utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 Kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche i quantitativi sono considerati diversamente in funzione dell’attività svolta. In caso di autocompostaggio è previsto uno sgravio tariffario obbligatorio sulla tariffa rifiuti urbani (art.208, comma 19-bis del codice ambientale), per utenze domestiche o per utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche.

2) Compostaggio di comunità (art.183, comma 1, lettera qq-bis) del codice ambientale) – è effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, sulla frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle stesse, al fine dell’impiego del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. In questa ipotesi, il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto. Tale attività è espressamente normata dal decreto 266 del 2016, con riferimento ai limiti ed alle procedure di riferimento.

3) Compostaggio “locale” (art.214, comma 7-bis del codice ambientale) – è effettuato su rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con impianti che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i rifiuti stessi sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio. Tali attività, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente (ARPA) possono essere realizzate e poste in esercizio con denuncia di inizio di attività, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Con riferimento a questa tipologia di attività, il Ministero ha specificato che a differenza di quanto avviene nell’attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto nell’ambito di una attività di compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti per gli ammendanti compostati (d.lgs.75/2010).

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