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Biologico: regole Ue per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione

Entra in vigore il 1° gennaio 2021 il regolamento Ue (464/2020) che definisce le modalità per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione alle produzioni biologiche. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 31 marzo. La normativa Ue definisce un periodo di adattamento dei mezzi tecnici per le produzioni bio, ma a determinate condizioni consente il riconoscimento retroattivo dei periodi. Per ottenere tale riconoscimento l’operatore deve presentare una domanda che testimoni che i territori siano stati oggetto di misure definite in un programma e che comunque le aree siano almeno da 3 anni agricole o naturali. Occorre dunque fornire mappe, analisi dei rischi, risultati dei controlli di laboratorio, dichiarazioni finali delle autorità di controllo che giustifichino il riconoscimento retroattivo. Per quanto riguarda gli animali sono fornite le modalità di allevamento e le caratteristiche tecniche dei ricoveri.

Per esempio per bovini ed equini l’allattamento materno non deve essere inferiore a 90 giorni, per ovini e caprini 45 e 40 giorni per i suini. E ancora, la densità di allevamento è fissata da specifiche tabelle per ciascuna specie e comunque la metà degli spazi interni deve essere realizzata in materiali solidi.

Definite anche le caratteristiche delle aree esterne. Per i suini, per esempio, si richiedono esterni con alberi e foreste, per i polli con vegetazione caratterizzata da un’ampia gamma di piante. Per i polli occorre garantire il facile accesso all’esterno e deve essere limitato nei compartimenti il contatto tra i capi. Vengono indicati anche i numeri massimi per compartimenti per le singole specie, si va da 10.000 per le pollastre a 2.500 per tacchini e capponi fino a 4.000 per pollastre da ingrasso. Sono previste anche deroghe per l’adeguamento delle strutture. Per quelle ristrutturate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento è concesso per l’adeguamento un periodo fino al 1° gennaio 2029 per i suini e fino al 2024 per gli avicoli.

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