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Biologico, su rotazioni ed etichette corretto il Dm del 2018​

Con il decreto Mipaaf n. 3757, firmato il 9 aprile, che modifica il DM 18 luglio 2018 n. 6793 e su cui era stato già ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni vengono apportati alcuni correttivi relativamente alle rotazioni e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici che mettono ordine nella materia.

Con questa norma il Ministero mette riparo alle errate definizioni che erano state introdotte già quasi due anni fa, nel lontano luglio 2018. In quella data, infatti, con il decreto ministeriale 6793, si era venuto a creare un sistema di norme che rendevano le rotazioni in biologico assolutamente inapplicabili nel nostro Paese.

In questi ultimi due anni sullo specifico tema delle rotazioni in agricoltura biologica, che rappresentano comunque un baluardo per il metodo di produzione si erano già mosse le Regioni approvando norme dettagliate, in deroga alle disposizioni nazionali, che venivano incontro alle esigenze degli agricoltori, ma che comunque rendevano la normativa sul biologico totalmente scoordinata e con delle differenze notevoli in termini applicativi tra una parte e l’altra del nostro Paese.

Coldiretti ha chiesto con forza al Ministero di rivedere la norma nazionale per garantire una uniforma applicazione delle regole sul territorio nazionale e per venire incontro alle esigenze dei produttori.

Con il decreto del 9 aprile è arrivata la svolta anche se restano ancora alcune questioni da risolvere.

Per esempio non si è ottenuta la modifica dell’utilizzo del termine “coltura principale” che avrebbe risolto molte delle difficoltà interpretative del Decreto precedente, ma si è inserito il concetto del sovescio, dando a questa pratica un ruolo fondamentale all’interno delle rotazioni.

Il decreto inoltre riordina alcune anomalie anche per quanto riguarda la definizione dei corroboranti, i quali non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.

Nel testo del DM vengono inoltre forniti elementi aggiuntivi in merito all’autorizzazione per l’aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, le modalità di definizione delle specie a lento accrescimento per quanto riguarda il pollame biologico e la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine. Vengono infine definite alcune indicazioni aggiuntive per l’etichettatura, semplificando le diciture obbligatorie da riportare per il biologico.

Ecco nel dettaglio alcune modifiche.E’ stabilito che per quanto riguarda le colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese (per quest’ultimo la permanenza sul terreno non deve essere inferiore a 6 mesi).

E ancora, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese.

In ogni caso la coltura da sovescio è considerata ” principale” quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Un altro correttivo riguarda l’autorizzazione per l’immissione in commercio di una lista di prodotti peri i quali non è richiesta a condizione che siano impiegati come “corroboranti o potenziatori della resistenza delle piante. I corroboranti non possono essere commercializzati con denominazione di fantasia.

Il decreto prevede poi la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. Variazioni anche sul fronte dell’etichettatura.Sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …».

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