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Bocciata la legge umbra che vieta recinzioni anti cinghiali dei terreni agricoli

No al divieto di proteggere i terreni agricoli dalle incursioni degli animali selvatici che sono diventati una vera emergenza nazionale tornata prepotentemente alla ribalta in questi giorni dopo la fuga dell’Orso M49 E’ stata infatti giudicata illegittima la legge della Regione Umbria n. 1/2015 (art.89, comma 2 ultimo periodo ) che vieta, nelle zone agricole, la recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza. Così si è pronunciata la Corte Costituzionale in relazione a un contenzioso partito da un’ordinanza del Comune di Orvieto che aveva disposto la demolizione di una recinzione elettrificata realizzata da un’azienda agricola in difesa della fauna selvatica. Secondo la legge della Regione Umbria è vietato realizzare recinzioni di tale tipo.

Il Tar dell’Umbria, a cui si era rivolta l’azienda per annullare l’ordinanza, ha motivato la censura della legge umbra. Intanto ha rilevato come la richiesta della legge regionale di certificare l’inizio attività (Scia) per l’esecuzione delle opere, come le recinzioni che fronteggino strade o spazi pubblici o interessino superfici superiori a tremila metri quadrati, contrasti con il divieto di innalzare in zone agricole ogni forma di recinzione. Inoltre ha evidenziato che legge umbra contiene una previsione di valenza generale.

E’ infatti nel Codice civile che sono stabiliti i limiti del diritto di chiudere il fondo e che attengono a un piano generale che contempla anche il rispetto dei diritti di servitù riconosciuti a chi ha la necessità di passare per il fondo stesso. Il legislatore umbro dunque “ ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio che riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni di dettaglio sugli interessi legati all’uso del territorio, in conformità con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale”. Risulta pertanto violata “la competenza esclusiva statale”. Il Tar Umbria ha dunque accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale.

Ma il Tar ha “bocciato” la legge regionale anche perché incidendo su “una tipica facoltà dominicale” lede il diritto di proprietà. Altro aspetto rilevante messo in luce dal Tribunale regionale è che una legge che consente la realizzazione di recinzioni per impedire l’accesso della fauna selvatica come i cinghiali che causano ingenti danni alle coltivazioni condizionandola al rilascio delle autorizzazioni contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza. Il Tar definisce la disciplina regionale “macroscopicamente irragionevole” perché senza un sistema di recinzioni si ritiene impossibile l’attività di coltivazione e allevamento tanto più che un’altra legge regionale invece incentiva l’uso di strumenti difensivi per la prevenzione di danni alle coltivazioni
Da qui dunque la decisione della Corte Costituzionale di bollare come illegittima le legge umbra.

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