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Fertilizzanti: dal 1°febbraio 2021 nuove norme su vendita ed uso di precursori di esplosivi

Dal 1° febbraio 2021 si applicano le nuove norme previste dal Regolamento Ue 2019/1148 relative all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi. Alcune sostanze indicate dal regolamento sono vendute ed usate come fertilizzanti per cui anche l’agricoltura è interessata da tale normativa.

L’Unione europea ha deciso di rafforzare le norme sulla messa a disposizione, introduzione, detenzione, uso di sostanze o miscele che possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento, con un approccio armonizzato a livello comunitario.

Nonostante i risultati positivi ottenuti dalla previgente disciplina, a livello europeo è stata avvertita l’esigenza di rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli sulla movimentazione dei precursori che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali, quelli maggiormente usati per gli attacchi terroristici, provvedendo ad innovare, abrogandolo, il Reg. (Ue) 98/2013.

La distinzione tra utilizzatori professionali, ai quali dovrebbe essere possibile mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, e privati, ai quali gli stessi non dovrebbero essere messi a disposizione, dipende se tale persona intenda utilizzare il precursore di esplosivi interessato per fini legati allo svolgimento della specifica attività commerciale di detta persona, imprenditoriale o professionale, compresa, appunto, l’attività silvicola, orticola e agricola, svolta a tempo pieno o a tempo parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra su cui è svolta tale attività.

Gli operatori economici non dovrebbero, pertanto, mettere un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, a disposizione né di persone fisiche o giuridiche che siano professionalmente attive in settori nei quali gli specifici precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non tendono a essere impiegati per fini professionali, né di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività non connesse con fini professionali.

Per “attività agricola”, il regolamento comunitario intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali secondo quanto dell’art. 94 del regolamento (Ue) n. 1306/2013.

La nuova normativa prevede due differenti categorie di precursori di esplosivi, diverse per obblighi normativi: a) nove sostanze soggette a restrizioni che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da persone fisiche e giuridiche (Acido nitrico, Perossido di idrogeno, Acido solforico, Nitrometano, Nitrato d’ammonio, Clorato di potassio, Perclorato di potassio, Clorato di sodio, Perclorato di sodio); b) nove precursori di esplosivi non soggetti a restrizioni, ma comunque disciplinati (Esammina, Acetone, Nitrato di potassio, Nitrato di sodio, Nitrato di calcio, Calcio ammonio, Magnesio polveri, Nitrato di magnesio esaidrato, Alluminio, polveri).

I concimi che contengono nitrato ammonico in percentuale superiore al 45,7% (si includono quindi i concimi binari e ternari con il 16% di azoto derivante da nitrato ammonico) si potranno vendere solo ad utilizzatori professionali e non sono previste deroghe per la vendita al pubblico.

La norma include, quindi, sia altre materie prime per la produzione di fertilizzanti (acidi nitrico e solforico) sia altri concimi (nitrati di: potassio, sodio, calcio e magnesio). Le prime sono soggette, come il nitrato ammonico, a particolari restrizioni di vendita per cui si introduce un documento per raccogliere le dichiarazioni dei clienti a cui viene venduto il prodotto (il modulo che il cliente deve firmare è riportato in allegato IV al reg. Ue), mentre gli altri concimi vengono disciplinati al fine di segnalare eventuali transazioni sospette visto che si tratta sempre di sostanze, non necessariamente comburenti ma che amplificano le esplosioni.

Per la prima volta, tra le sostanze soggette a restrizioni, compare l’acido solforico, da considerarsi in libera detenzione e vendita fino al valore di concentrazione del 15% p/p. Per i valori ricompresi tra il 15% ed il 40% è previsto il regime della licenza ai privati. Oltre tale valore è consentito solo l’uso professionale.

Tra le novità di rilievo vi è anche la definizione di “mercato online”, per effetto del quale gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano anche “ad un prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall’altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online”.

A tal fine, i prestatori dei servizi del “mercato online” adottano misure atte a garantire che i propri utenti (operatori economici, utenti professionali e privati) siano informati degli obblighi del nuovo Regolamento sui precursori degli esplosivi. Inoltre, i prestatori dì servizi del “mercato online” adottano misure di verifica sugli operatori economici che mettono a disposizione i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;

Si evidenzia, infine, che sia gli utilizzatori professionali, sia i privati sono tenuti a segnalare, le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi entro 24 ore dal rilevamento della sparizione/furto. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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