il Punto Coldiretti

Residui nei prodotti biologici: chiarimento del Ministero sui controlli

Molti dubbi sono stati sollevati in questi ultimi mesi sulla applicazione della normativa italiana relativa alle contaminazioni da prodotti fitosanitari non consentiti in prodotti biologici.

Il decreto ministeriale n. 309 del 13 gennaio 2011 prevede infatti una soglia numerica di contaminazione da prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica pari a 0.01 mg/kg oltre la quale, in nessun caso, un prodotto può essere commercializzato come biologico. Tale soglia numerica con il DM n.7264 del 10 luglio 2020 è stata modificata, con una deroga specifica innalzando i residui relativi all’acido fosforoso.

Il decreto in questione, prevede inoltre che, anche al di sotto delle soglie individuate, gli organismi di controllo debbano comunque accertare, attraverso una specifica indagine, la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

I dubbi interpretativi che sono stati sollevati in questi mesi riguardavano proprio le modalità operative con cui gli organismi di controllo davano avvio alle indagini suddette. Molto spesso infatti, in presenza di residui di piccolissima entità e senza nessuna valutazione del rischio, accadeva che intere partite venissero bloccate, in attesa degli esiti delle indagini, con la “soppressione cautelativa”.

Cioè in attesa dei risultati delle indagini, che molto spesso riguardavano soggetti e certificatori diversi, con tempi di attesa talvolta infiniti, i prodotti non potevano essere commercializzati come biologici, con gravi danni commerciali e, in caso di prodotti deperibili, anche con il rischio della perdita della merce.

Coldiretti ha segnalato la problematica ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole, che con una nota emanata dal Capo dipartimento della qualità del Mipaaf, ha definitivamente chiarito che l’organismo di controllo in caso di rilievo analitico di prodotti fitosanitari non consentiti, al di sotto delle soglie di non certificabilità, può esigere che in via provvisoria l’operatore non commercializzi il prodotto come biologico, ma deve limitare il blocco della certificazione ad un determinato lasso di tempo, e tale iniziativa deve essere giustificata da un fondato sospetto di non conformità.

 

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