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Tari per gli agriturismi: ecco le indicazioni del Ministero della Transizione ecologica

Con circolare del 12 aprile il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze (Mef), ha ribadito che i rifiuti delle attività agricole e di quelle connesse sono escluse dall’ambito dei rifiuti urbani, essendo stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati.

Infatti, il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nel modificare il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti prodotti dalle attività connesse non siano più classificati come urbani ma siano considerati speciali insieme a quelli delle attività agricole principali: coltivazione, allevamento e silvicoltura, compresa la pesca.

Di conseguenza, i rifiuti degli agriturismi che, ad esempio, forniscono i servizi di ricezione e ospitalità, come pure i rifiuti delle imprese che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli e trasformati, inclusi piante e fiori, non sono più assimilati agli urbani e, pertanto, non sono più conferiti al servizio pubblico di raccolta. Ulteriore effetto di tale modifica è che non è più dovuta la tassa sui rifiuti urbani (Tari).

La modifica normativa, pur condivisa, ha generato difficoltà organizzative e di programmazione dell’attività di gestione dei rifiuti, sia per i Comuni, che hanno iniziato ad inviare comunicazioni agli imprenditori agricoli di sospensione del sevizio pubblico, sia per le imprese, a causa degli ostacoli incontrati nel reperire in tempi rapidi alternative valide non eccessivamente onerose sul mercato.

Nel tentativo di mettere a sistema l’insieme delle disposizioni in materia ambientale e fiscale la Circolare conferma, come ribadito, che tutti i rifiuti provenienti dalle attività agricole, agroindustriali e della pesca, comprese quelle connesse di cui all’art. 2135 del codice civile, sono classificati come speciali, operandosi una esclusione dall’ambito dei rifiuti urbani.

Considerata, inoltre, la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico per il tempo utile a consentire agli operatori di aggiornare i rapporti in essere, è prevista l’equiparazione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività connesse ai rifiuti urbani.

Pertanto, gli imprenditori agricoli che esercitano attività connesse aventi le medesime caratteristiche delle attività elencate nell’Allegato L-quinquies (es.: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, alberghi con o senza ristorante, ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio…) possono «concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti elencati nell’allegato L-quater» (es.: rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metallo…).

Fiorito Leo

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