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Uso non professionale di prodotti fitosanitari, dopo il decreto ecco i chiarimenti

Il Ministero della Salute, a breve distanza dall’emanazione di nuove norme sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” con una nota di chiarimento ha evidenziato come tale distinzione si sia resa necessaria in quanto l’utilizzatore non professionale non è sottoposto ad obbligo di formazione e non è comunemente in possesso di un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente connessi all’uso di tali prodotti, non avendo neppure le necessarie competenze per una corretta applicazione di particolari misure di protezione dell’uomo e dell’ambiente che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

I prodotti consentiti per l’uso non professionale saranno identificabili attraverso la dicitura presente in etichetta: «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»” nonché attraverso la sigla PFnPO, assegnata ai prodotti da utilizzare esclusivamente su piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico, oppure la sigla PFnPE, assegnata ai prodotti da utilizzare su piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata. Le colture e gli eventuali ulteriori campi di impiego per i quali il prodotto è autorizzato sono sempre espressamente indicati in etichetta.

Dal 2 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, saranno consentiti per l’uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e di taglia previsti in tale provvedimento.

Da tale data, su istanza dell’impresa interessata da presentarsi non oltre il 16 giugno, è contestualmente avviata la procedura di modifica dell’etichetta dei suddetti prodotti, ai fini dell’inserimento della dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e della sigla PFnP(O/E). Tale procedura si concluderà con la pubblicazione nella banca dati del Ministero della salute delle etichette modificate.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, fatte salve le verifiche previste, le imprese, sotto la propria responsabilità, potranno comunque commercializzare il prodotto fitosanitario con etichetta contenente la nuova dicitura e la sigla. Nel contesto della dicitura sopra richiamata, figurerà anche il termine entro cui l’uso non professionale del prodotto è consentito; detto termine sarà fissato a 6 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, dunque al 2 novembre 2018 o al 2 maggio 2020, in funzione delle caratteristiche tecniche del prodotto e della taglia, o coinciderà con la data di scadenza dell’autorizzazione del prodotto se più breve.

I prodotti che, dal 16 agosto p.v., risulteranno privi della citata dicitura in etichetta saranno ad esclusivo “uso professionale”, a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla classificazione di pericolo.

L’implementazione delle misure e dei requisiti previsti dal Decreto determinerà la netta demarcazione delle due categorie di prodotti, per uso professionale o non professionale, consentendo la piena efficacia delle disposizioni relative alla direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Dal 16 agosto p.v. sarà, pertanto, vietata la vendita dei prodotti che non recano in etichetta la dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» agli acquirenti che, in quanto utilizzatori non professionali, non sono dotati di patentino.

Si evidenzia che l’utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare i suddetti prodotti, PFnPO o PFnPE, è comunque tenuto al possesso del patentino, da esibire all’acquisto, ed è sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale, concernenti la registrazione dei trattamenti, lo stoccaggio e lo smaltimento ecc. Per quanto concerne gli ulteriori requisiti richiesti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali si applicano le disposizioni di settore. Si evidenzia che il rivenditore di PFnPE è tenuto al possesso dell’abilitazione alla vendita, mentre la vendita al dettaglio dei PFnPO è consentita anche ai rivenditori non specificatamente qualificati nel settore dei prodotti fitosanitari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione.

Il rivenditore di prodotti per uso non professionale è tenuto a fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, in particolare sulle corrette condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso e per lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Il rivenditore dovrebbe, inoltre, orientare l’acquirente per la scelta della taglia più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell’estensione dell’area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno ed informarlo sulla durata massima di validità dell’autorizzazione. Nel locale di vendita deve essere affissa apposita cartellonistica contenente le informazioni generali sopra richiamate.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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