il Punto Coldiretti

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il Piano Nazionale è da completare

Coldiretti nell’ambito della fase di consultazione pubblica sul Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che si è chiusa il 15 ottobre ha partecipato al Forum organizzato dalle Amministrazioni nazionali competenti ed ha inviato un articolato documento di osservazioni nell’ambito del quale è stato evidenziato come, ancora una volta il Piano presenti una natura ibrida.

Da un lato, infatti, è stato impostato come uno strumento programmatico di politica agricola con tanto di obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di sostenibilità, dall’altro lato, contiene vincoli e prescrizioni continuando a non operare, come sarebbe, invece, corretto, alcuna distinzione tra pericolo e rischio effettivo di esposizione.

In realtà, invece, il Pan è solo uno dei diversi strumenti attuativi della Strategia nazionale della Pac post 2020 e come tale è gerarchicamente subordinato alle indicazioni di sviluppo del modello agricolo produttivo sostenibile che da essa promanano e non il contrario per cui andrebbe prima approvata la Strategia nazionale e poi il Pan che ne costituisce uno dei diversi strumenti di attuazione. Inoltre, gli obiettivi percentuali di crescita dell’agricoltura sostenibile (ad esempio +30% produzione integrata o +60% agricoltura biologica) non appaiono raggiungibili attraverso gli strumenti prescrittivi individuati, ma solo attraverso le misure di sviluppo rurale previste della Pac.

Il risultato è che il Pan si presenta, nuovamente, come un documento privo di indirizzi propositivi in merito a misure e percorsi di lavoro da adottare a livello istituzionale, concertati, finalizzati a fornire alle imprese agricole, anche tramite specifiche linee di ricerca, possibili sostanze alternative a basso impatto ambientale di sintesi chimica o naturali nonché tecniche agronomiche innovative, (v. ad esempio la biofumigazione), mancando, così, quasi del tutto un contenuto di carattere propositivo che investa prioritariamente sulla formazione ed i servizi di assistenza tecnica alle imprese agricole nonché in progetti di comunicazione isitituzionali volti ad informare correttamente i consumatori sui risultati positivi finora raggiunti.

Inoltre, in premessa, andrebbe sottolineato come l’agricoltura tutta, con i suoi diversi metodi di produzione, abbia un interesse fondamentale a tutelare l’ambiente e la salute umana, citando, ad esempio, i dati che confermano il primato dell’agroalimentare italiano per quanto riguarda la presenza di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti nonché il trend riduzione della distribuzione di prodotti fitosanitari registrato dall’Istat, il numero di patentini rilasciati, di centri prova realizzati per il controllo delle macchine irroratrici e il numero stesso delle macchine controllate e così via. Il Pan, infatti, appare privo di qualsiasi collegamento con il precedente strumento di programmazione, in assenza di un’analisi sull’impatto che hanno avuto le misure adottate nel periodo 2014-2019 per cui sembra che l’agricoltura italiana, in merito all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, parta dall’“anno zero”. Si ritiene, pertanto, indispensabile, l’introduzione di un capitolo dedicato a quantificare i
progressi compiuti e a rafforzare, qualora necessario, le azioni di contenimento da rimodulare per la prossima programmazione.

Sempre nella premessa, poi, sarebbe utile sottolineare che tutti i prodotti fitosanitari autorizzati, ai sensi del reg. CE 1107/2009, possono ritenersi sicuri, se correttamente impiegati, secondo le prescrizioni indicate in etichetta e sulla scheda di sicurezza richiamando quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia Europea nella recente sentenza 1° ottobre 2019, nella causa C-616/17 – Lenaerts, pres.; Bay Larsen, est.; Sharpston, avv. gen. – Mathieu Blaise secondo la quale “non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che stabilisce i criteri e le prove scientifiche che devono essere condotte per autorizzare le singole sostanze attive”, sentenza sulla base della quale il TAR di Bolzano ha recentemente annullato il regolamento del comune di Malles che vietava l’impiego dei prodotti fitosanitari. Le norme procedurali applicabili all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, sono, quindi, valide secondo la
Corte la quale aggiunge che ritiene, inoltre, rispettata, nelle suddette procedure, l’osservanza del principio di precauzione anche rispetto agli effetti cumulativi di dette sostanze respingendo, quindi, in toto le argomentazioni della parte ricorrente.

E’ importante che nel Pan, in premessa, sia chiarito come il campo di applicazione riguardi tutti i prodotti fitosanitari in quanto la legislazione vigente nel definire il termine “prodotto fitosanitario” non opera un distinguo tra sostanze attive di sintesi chimica e di origine naturale potendo anche queste ultime avere profili di tossicità, come è avvenuto in passato con il principio attivo Rotenone come la questione della potenziale contaminazione riguardi tutti gli agricoltori e non solo quelli biologici a seconda dei disciplinari di produzione che devono essere rispettati ai fini della vendita del prodotto finale.

La definizione di prodotti fitosanitari, quindi, non opera una distinzione in base alla natura di sintesi chimica o naturale della sostanza attiva, ma sulla base dell’efficacia che viene attribuita ad una sostanza in base a dati scientifici al fine di combattere un parassita o un patologia delle piante. Inserire, in premessa, tale chiarimento, dunque, è molto importante al fine di sgomberare il campo dall’equivoco che l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari comporti una contrapposizione tra produzione integrata ed agricoltura biologica o biodinamica quando tutti i metodi di produzione impiegano prodotti fitosanitari, seppure, di diversa natura e con diverse modalità, avendo il comune obiettivo di avere nell’ambito di un modello di filiera agricole improntato alla sostenibilità, il minor impatto possibile.

Altro aspetto importante che ha evidenziato Coldiretti è che la previsione di distanze a tutela dei gruppi di popolazione vulnerabili o la previsione di buffer zone al fine di evitare contaminazioni tra colture biologiche e convenzionali non possono essere fissate a livello generale ma, caso per caso, qualora rimanga un rischio residuale dopo l’attuazione di misure di mitigazione applicate da parte dell’agricoltore. In ogni caso, la fissazione di distanze di rispetto a priori, profila di fatto un’espropriazione, imponendo un vincolo senza indennizzo.

L’insieme delle disposizioni appare, quindi, penalizzante per le imprese agricole, invece, di proporre nel Pan un provvedimento di semplificazione delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio di sostanze attive a basso impatto ambientale allineandosi a quanto avviene in altri Stati membri dell’UE al fine di garantire adeguati mezzi di lotta fitosanitaria per la difesa integrata, l’agricoltura biologica e l’agricoltura biodinamica che rispondano ai principi dell’agricoltura sostenibile, ma consentano, allo stesso tempo, di combattere efficacemente avversità e parassiti delle colture, in una logica di strategia di difesa fitosanitaria contro una specifica avversità, onde prevenire anche fenomeni di resistenza.

Coldiretti ha evidenziato, infine, come anche l’obiettivo di riduzione delle sostanze candidate alla sostituzione nasca da una inesatta applicazione del reg. CE 1107/2009. Tali sostanze non sono considerate sicuramente più tossiche o ecotossiche delle altre, ma sono soltanto in attesa di una ulteriore valutazione maggiormente approfondita non essendo stati riscontrati dati volti ad escludere una o più criticità. Sono, pertanto, solo transitoriamente inserite in una lista dalla quale possono entrare ed uscire, in qualsiasi momento, qualora vada avanti il processo di valutazione comunitario con dati aggiornati rispetto alle criticità che la Commissione ha rilevato. Se la società produttrice di una sostanza candidata alla sostituzione, ad esempio, inserita nella lista perché sospettata, di essere un interferente endocrino presenta i dati sperimentali di studi aggiornati che escludono tale classificazione, la sostanza uscirà dalla lista e tornerà ad essere inserita tra quelle “normali”. Per cui penalizzare l’impiego di queste sostanze attive che alla fine potrebbero rivelarsi neutrali rispetto all’impatto sulla salute umana e l’ambiente non ha alcun senso. La disposizione è molto penalizzante per l’agricoltura biologica in quanto tra le sostanze attive candidate alla sostituzione è incluso il rame, già sottoposto a numerose restrizioni. In assenza di alternative percorribili, l’agricoltura biologica rischia di non riuscire a mantenere i propri standard produttivi dal momento che non sono ancora disponibili sul mercato le alternative al momento oggetto di studio da parte del mondo della ricerca.

D’altra parte, la formulazione del Pan appare nel suo complesso di difficile lettura ed interpretazione e presenta molte contraddizioni tra una disposizione e l’altra per cui richiederebbe una drastica semplificazione. Nell’articolato sono inseriti, allo stesso livello, prescrizioni a carico di soggetti diversi (imprese agricole e Pubblica Amministrazione), indicazioni politiche sul ruolo della Pac e altri strumenti nonché indicazioni (tabelle) con le tempistiche per la realizzazione di specifiche azioni (a carico di diversi soggetti). Tale impostazione rende l’insieme delle norme poco chiaro alimentando problemi interpretativi.

L’obiettivo è quello di continuare a lavorare insieme a livello istituzionale tra tutti i soggetti interessati al fine di proporre strumenti concreti per elevare ancora di più lo standard di sostenibilità complessivo raggiunto dall’Italia nell’impiego dei prodotti fitosanitari. Il Pan dovrebbe evidenziare la complementarietà tra agricoltura a produzione integrata, agricoltura biologica e biodinamica evitando di alimentare elementi di conflittualità che rischiano di penalizzare l’intera filiera agroalimentare.

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