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Ambiti Territoriali di Caccia: la Corte Costituzionale dichiara illegittime le nuove norme della Regione Toscana

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla disciplina regionale della Toscana sugli Ambiti Territoriali di Caccia e con sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nel testo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 88, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia», in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce l’art. 11 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), che disciplina gli ambiti territoriali di caccia. Nel testo vigente fino a tale sostituzione, si prevedeva che gli ambiti territoriali di caccia avessero «dimensioni subprovinciali», in conformità all’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

L’art. 3, comma 1, impugnato, introduce un nuovo testo dell’art. 11 della legge regionale n. 3 del 1994 stabilendo che in Toscana vi siano nove ambiti territoriali di caccia, aventi i medesimi confini delle Province, con l’eccezione delle Province di Firenze e Prato che formano un unico ambito ed aggiungendo che con il piano faunistico venatorio «possono essere istituiti dei sottoambiti», privi di organi.

Il ricorrente ha reputato tali norme in contrasto con la dimensione subprovinciale degli ambiti prevista dall’art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992, e, conseguentemente, con la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), di cui la prima disposizione sarebbe espressione.

La  Corte ha ritenuto la questione fondata. Infatti,  ha ripetutamente riconosciuto che la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall’art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell’ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009).

Infatti, «il legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» e «conferire specifico rilievo […] alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio» (sentenza n. 142 del 2013).

Il carattere provinciale dell’ambito voluto invece dal legislatore toscano, al quale si lega l’istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradisce questa finalità. Esso diluisce, infatti, una sfera di interessi (connessi alla caccia e alla tutela dell’ambiente: sentenza n. 4 del 2000), incentrata sul territorio locale, nella ripartizione per Province, ove la dimensione territoriale implica più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo.

La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, nel testo modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n. 32 del 2015. Pertanto, a seguito di tale sentenza,  gli ATC della regione Toscana e, in modo particolare quello di Firenze-Prato (che racchiude di fatto due Province ) non possono emettere alcuna disposizione ne conferire incarichi a qualsivoglia persona.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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