il Punto Coldiretti

Bene la riforma dell’agricoltura biologica proposta dall’Ue

E’ stata presentata dalla Commissione Uela proposta di riforma della legislazione in materia di agricoltura biologica. Essa consta di un pacchetto di misure costituito da: la proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio con i relativi allegati che riportano le norme tecniche di produzione – DOC COM(20149 180final del 24/3/2014; il Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’UE – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni DOC COM(2014)179 final del 24/3/2014; il documento di lavoro dei servizi della commissione sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento SWD(2014) 66 final del 24/3/2014.

Coldiretti esprime un parere positivo sul nuovo impianto normativo proposto, in quanto le principali novità sono costituite dall’obiettivo di semplificazione degli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese biologiche, da una migliore definizione delle regole di produzione e di etichettatura degli alimenti biologici, dall’adozione di misure che rendono più efficiente il sistema di controllo e il regime di importazioni, garantendo un reale rispetto del principio di equivalenza degli alimenti biologici importati con le regole comunitarie, al fine di prevenire le frodi.

Decisamente apprezzabile è il fatto che la proposta di regolamento riduca il numero di eccezioni e deroghe, visto che il sistema attualmente previsto consente un ampio ricorso a tali strumenti,  soprattutto nel settore della zootecnia biologica e per quanto concerne le sementi, ha impedito una crescita degli standard qualitativi della produzione biologica. La Commissione Ue, nella proposta di regolamento, prevede il ricorso alle deroghe solo in caso di circostanze calamitose.

Oltretutto, la complessa gestione burocratica da parte degli Stati membri delle numerose deroghe ed eccezioni, in Italia di competenza delle Regioni,  previste dalla normativa vigente, ha gravato sulla filiera dell’agricoltura biologica, in termini di oneri e distorsioni concorrenziali sul mercato.

La limitazione del numero di deroghe consente di ripristinare condizioni più eque sotto il profilo della concorrenza, incrementando la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici. Del resto, Coldiretti ha sempre evidenziato che, oggi, a fronte di un innalzamento del livello di sostenibilità dell’agricoltura convenzionale, grazie alla Pac, sempre più tesa a far rispettare vincoli di natura ambientale, il metodo di produzione biologico ha prospettive di sviluppo, se offre ai consumatori alimenti fortemente differenziati con elevati standard di rispetto del benessere animale e materie prime biologiche al 100 per cento, a partire dalle sementi per le quali finora, a causa dello strumento della deroga, si è fatto ampio ricorso alle sementi convenzionali anziché biologiche.

L’introduzione di norme più restrittive da parte della Commissione pone, quindi, un argine alla tendenza che si sta registrando, negli ultimi anni, da parte degli Stati membri del nord Europa, di promuovere un biologico “commerciale” nell’ambito del quale, si stava perdendo di vista l’osservanza dei principi fondamentali di tali metodo di produzione, pur di perseguire obiettivi di aumento quantitativo delle produzioni sul mercato, con il rischio di offrire al consumatore alimenti scarsamente differenziabili da quelli convenzionali, soprattutto per quanto concerne i prodotti lattiero-caseari , la carne e derivati dalla carne,  a causa delle numerose deroghe consentite a favore della zootecnia biologica sia per quanto riguarda i sistemi di allevamento sia per quanto concerne la dieta alimentare degli animali.

Negli ultimi tempi, infatti, alcuni Stati membri avevano richiesto l’abbreviazione dei tempi di macellazione degli avicoli e deroghe all’obbligo di pascolamento degli animali in spazi aperti, proponendo soluzioni che nulla hanno a che vedere con gli elevati standard di benessere animale richiesti dal metodo di produzione biologico. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la trasformazione degli alimenti di origine vegetale, in riferimento ai quali spesso sono stati chiesti additivi ed ingredienti propri della trasformazione industriale degli alimenti convenzionali.

Per quanto concerne l’obiettivo di semplificazione degli oneri amministrativi in capo alle imprese biologiche la Commissione rende più chiare le norme relative al  campo di applicazione, le regole di produzione, di etichettatura, ad es. l’uso del logo comunitario e i controlli. Altra novità importante è che le norme proposte di disciplina del sistema di controllo sono collegate al sistema ufficiale di controllo sugli alimenti ed i mangimi previsto dal reg. CE 882/2204 e rende obbligatorio l’accreditamento degli organismi di controllo privati.

Gli allegati alla proposta di regolamento riportano  le norme di produzione secondo il metodo di produzione biologico. Sul piano dell’implementazione delle norme, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità delle norme tecniche all’emanando regolamento, si attribuisce alla Commissione la facoltà di adottare, con atti delegati, le ulteriori disposizioni che si renderanno necessarie per completare la disciplina del settore, ad es., per quanto riguarda la zootecnia, il divieto di impiego di Ogm e di prodotti ottenuti da ogm, l’acquacoltura e le alghe marine, il vino, la difesa fitosanitaria, la fertilizzazione, le pratiche di coltivazione, l’origine delle sementi, i lieviti considerati ingredienti agricoli, la produzione di mangimi nonché la produzione di altri prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico diversi da quelli contemplati attualmente dalla proposta di regolamento. Sempre con atti delegati, la Commissione adotterà i criteri in base ai quali individuare le situazioni calamitose  che consentono l’attivazione di deroghe ed eccezioni alla normativa vigente.

Il ricorso agli atti delegati costituisce uno strumento giuridico che consentirà di adeguare velocemente la normativa del settore alle nuove istanze provenienti dalle imprese e dai consumatori. Il limite della riforma è costituito dal fatto di non aver considerato ancora una volta la necessità di disciplinare il settore della ristorazione collettiva, vista ormai l’ampia diffusione delle mense scolastiche biologiche e dei ristoranti biologici ed il fatto di aver mantenuto la norma sulle soglie di contaminazione da Ogm degli alimenti biologici.

Molto apprezzabile, invece, secondo Coldiretti è la norma che disciplina la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in quanto si prevede che, in tali casi, gli alimenti non possono essere certificati come biologici. Proprio in Italia, infatti, è stata ammessa con un provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, una soglia di contaminazione da fitofarmaci sui prodotti biologici, disposizione fortemente voluta dagli organismi di controllo, che Coldiretti non ha mai condiviso.  La Commissione, a seguito di una recente ispezione nel nostro Paese,  ha ritenuto tale provvedimento decisamente incompatibile con il metodo di produzione biologico che non ammette alcun impiego di fitofarmaci di sintesi chimica. 

Al fine di compensare il rigore della norma sulle contaminazioni dei prodotti bio, la proposta di regolamento prevede che in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e previa autorizzazione della Commissione,  gli Stati membri possono concedere agli agricoltori pagamenti nazionali per indennizzarli delle perdite subite a causa della contaminazione dei loro prodotti agricoli con prodotti o sostanze non autorizzati che impedisce loro di commercializzare i prodotti come prodotti biologici, a condizione che gli agricoltori abbiano adottato tutte le misure appropriate per prevenire il rischio di tale contaminazione. Gli Stati membri possono, inoltre, ricorrere agli strumenti della Pac per coprire in tutto o in parte tali perdite.

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