il Punto Coldiretti

Bruciature in campo, servono chiarimenti

Sulla combustione controllata di residui vegetali in campo effettuati da imprese agricole servono chiarimenti urgenti. La definitiva entrata in vigore del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136 (il cosiddetto Decreto Terra dei fuochi), con le modifiche apportate in sede di conversione con la legge 6 febbraio 2014, n.6, rende necessaria una linea interpretativa uniforme, in modo da evitare una scorretta e difforme applicazione sul territorio delle norme sulla combustione illecita di rifiuti.

Infatti, l’articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dal decreto legge di recente conversione, punisce con sanzioni penali molto onerose la combustione di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Oltre alle aggravanti connesse alla qualifica di imprenditore del trasgressore, o al luogo in cui viene commesso il reato, la norma prevede che alla sanzione di condanna consegue sempre la confisca dell’area sulla quale è stata posta in essere la condotta illecita, facendo salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

E’ evidente che la ratio della norma è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti in molte aree, mentre, diversamente, la disposizione non può essere interpretata nel senso di comprendere nel proprio campo di applicazione la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali.

In vero, occorre precisare come tale attività costituisca una normale e consuetudinaria pratica agricola, che ha, tra l’altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti – considerata, nella maggior parte dei casi, l’assenza di impianti – di sostanze naturali non pericolose e l’inutile intasamento delle discariche. Le operazioni indicate, infatti, non presentano profili di illegalità e non si svolgono su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

Molte Regioni e molti enti locali hanno già provveduto a disciplinare modalità e tempi per l’esercizio controllato delle attività indicate e lo stesso collegato ambientale alla legge di stabilità, approvato il 15 novembre 2013 dal Ministero dell’ambiente, contiene una specifica disposizione sul punto, sollecitata dalla Coldiretti.

In tale situazione, si deve ritenere che la nuova disposizione contenuta nel decreto legge sulla Terra dei fuochi non contenga innovazioni rispetto alle fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione effettuata dalle imprese agricole nell’ambito delle normali prassi e consuetudini e non sia applicabile alla fattispecie. Tuttavia, nelle more dell’approvazione definitiva della disposizione contenuta nel collegato ambientale, sarebbe necessario avere uno specifico chiarimento sul punto da parte del Ministero dell’Ambiente, in modo da prevenire ed evitare equivoci interpretativi ed applicativi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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