il Punto Coldiretti

Cambiano i limiti di emissione per gli impianti di biogas

Cambiano il limiti di emissione per gli impianti di biogas ma, grazie all’esclusione della componente metanica dai valori limite del carbonio organico totale, si ridurranno gli impatti ambientali e i costi di adeguamento degli impianti di piccole dimensioni. Entro il 31 dicembre 2016 i nuovi valori di emissione in atmosfera dovranno essere rispettati.

A prevederlo è il decreto interministeriale 19 maggio 2016, n. 118, a firma del Ministro dell’Ambiente, della Salute e dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno.Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 luglio 2016, modificando il Codice dell’ambiente e rendendo più stringenti i limiti di emissione ma disponendo l’applicazione dei limiti solo alle emissioni non metanigene.

Il Decreto, acquisendo le osservazioni avanzate anche da Coldiretti nell’ambito dell’incontro tecnico organizzato dal Ministero dell’Ambiente, chiarisce definitivamente l’interpretazione della norma in materia di emissioni in atmosfera degli impianti di combustione alimentati a biogas di potenza termica nominale inferiore ai 3 MW.

Di fatti il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle attività di coordinamento con le regioni ed autorità competenti ha rilevato che, per rispettare i valori limite del carbonio organico totale (COT) riferiti anche alla componente metanica era necessario installare negli impianti a biogas dei sistemi di abbattimento come i postcombustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell’impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all’effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell’impianto.

E, considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessità di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare, è intervenuto modificando la norma.

Nello specifico il Decreto modifica i valori limite di emissione in atmosfera del carbonio organico totale (COT), portando il relativo valore limite da 150 mg/Nm3 a 100 mg/Nm3 escludendo però la componente metanica, revisionando quindi la tabella a, della Parte III,  dell’Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 relativa ai valori di emissioni degli impianti alimentati da combustibili gassosi, come il biogas (per potenza termica nominale inferiore ai 3 MW).
Tuttavia sono esclusi, i casi in cui i provvedimenti di cui all’articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all’articoli 271, comma 5, prevedevano esplicitamente l’inclusione della componente metano nel calcolo dei limiti di emissione del COT.

Per gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti e attività in deroga (articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006), il gestore dello stabilimento è tenuto a richiede all’autorità competente l’aggiornamento dell’atto autorizzativo entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti.

Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016. Per consultare il decreto e approfondimenti vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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