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Claim salutistici e claim nutrizionali, occhio alle regole

L’etichetta di un prodotto alimentare è veicolo di informazioni al consumatore e può anche designare specifiche qualità del prodotto o sottolinearne alcune caratteristiche. Rispetto a quest’ultima funzione che l’etichetta può svolgere, l’operatore del settore alimentare ha la possibilità di apporre determinate diciture (claim) che si riferiscono a caratteristiche nutrizionali o ad effetti benefici sulla salute.

In quest’ambito, per favorire una corretta informazione (evitando diciture false, ambigue e fuorvianti) è stata emanata la norma quadro, il Regolamento CE 1924/2006 che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute proposte sulle etichette degli alimenti e/o con la pubblicità, e armonizza queste diciture a livello europeo. E’ evidente quindi che non si può scrivere ciò che si vuole, qualsiasi riferimento a proprietà e caratteristiche dell’alimento deve rispettare rigorosamente i requisiti di legge.

Le indicazioni nutrizionali. Sono affermazioni come “senza zuccheri aggiunti” oppure “ad alto contenuto di proteine”, quindi si riferiscono solo ed esclusivamente a caratteristiche di composizione del prodotto e proprietà nutrizionali benefiche. In etichetta possono essere apposte solo le diciture elencate nell’allegato al regolamento 1924/2006 e nel rispetto delle modalità definite. Per fare un esempio, la dicitura “fonte di fibre” è consentita solo se il prodotto contiene 3g di fibra per 100g o almeno 1,5 g per 100kcal. Le indicazioni comparative (ad esempio, “a tasso ridotto di…” “leggero/light”) sono possibili solo rispetto ad alimenti della stessa categoria e con una comparazione che sia significativa per il consumatore.

Le indicazioni sulla salute. Innanzitutto, ai sensi del regolamento che disciplina l’etichettatura, è vietata qualsiasi dicitura che si riferisca a proprietà di prevenzione, trattamento o cura di una patologia umana. I claim salutistici non ricadono in questo ambito perché sono affermazioni scientifiche che mettono in relazione il consumo di un determinato alimento con generiche proprietà benefiche per l’organismo (ad esempio, “la fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale”).

Una distinzione: le indicazioni funzionali generiche sulla salute non richiedono un’approvazione specifica in quanto si basano su evidenze generalmente accettate (ad esempio, il calcio per la salute delle ossa) e possono essere utilizzate purché comprese dal consumatore medio; le indicazioni di riduzione di rischio di malattia (ad esempio,  “l’alimento X riduce i livelli di colesterolo”) sono invece oggetto di una specifica procedura di valutazione e approvazione. In entrambi i casi conta il parere scientifico dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che nel caso, di concerto con la Commissione Ue, ne determina l’approvazione per l’inserimento in un elenco comunitario.

L’etichettatura che vuole contenere un claim salutistico deve oltretutto riportare altre informazioni quali: una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento; (eventualmente) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

E’ vietato il riferimento alla percentuale o all’entità della perdita del peso, riferimenti al parere di uno specialista e allusioni al fatto che il mancato consumo dell’alimento possa portare ad un effetto avverso sulla salute. L’elenco delle indicazioni sulla salute (diverse da quelle di riduzione di rischio) e le modalità di utilizzo figurano nell’allegato al Regolamento n. 432 del 16 maggio 2012 (modificato dal Reg. 536/2013).

Ovviamente sia le indicazioni nutrizionali che sulla salute possono essere utilizzate solamente sulla base di evidenze scientifiche nel proprio prodotto, su cui quindi è dimostrata la presenza/assenza di un determinato nutriente, se la sostanza è presente nelle quantità tali da svolgere l’effetto fisiologico e se il prodotto può essere ragionevolmente consumato nelle quantità tali da fornire adeguati quantitativi della sostanza menzionata.
Per ulteriori dettagli applicativi, è bene che l’operatore consulti la normativa del settore.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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