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Coltivatrici dirette: maternità tutelata anche al di fuori di un rapporto di lavoro

Le coltivatrici dirette possono chiedere il riconoscimento a fini pensionistici dei periodi di maternità, anche se la gravidanza è intervenuta in periodi in cui non si lavorava e, quindi, non spettava alcuna tutela. E’ necessario però aver svolto per almeno cinque anni attività da lavoro dipendente in qualunque periodo.

Per la maternità cosiddetta obbligatoria (di regola fino ad un massimo di cinque mesi) si può chiedere l’accredito dei contributi figurativi, vale a dire senza che l’interessata sostenga alcun costo. In aggiunta, si può chiedere il riconoscimento di un ulteriore periodo, corrispondente all’astensione facoltativa per maternità, mediante riscatto, quindi, con onere a carico della lavoratrice interessata.

Tali periodi una volta riconosciuti sono interamente utilizzabili per la pensione e, quindi, possono consentire alla lavoratrice madre, in possesso del requisito richiesto, sia di raggiungere il diritto a pensione sia di incrementarne la misura.

Requisiti
La condizione richiesta per il riconoscimento di questo beneficio è che al momento della domanda si possano far valere, nell’intero arco della vita lavorativa, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente.
Non sono considerati utili per raggiungere il requisito dei cinque anni, i contributi versati nelle Gestioni autonome dell’Inps (Coltivatori diretti, artigiani e commercianti).

In presenza di contribuzione da lavoro agricolo dipendente, il quinquennio di contribuzione effettiva da far valere ai fini dell’accredito figurativo e  della facoltà di riscatto deve intendersi perfezionato in presenza di almeno cinque anni di iscrizione negli elenchi agricoli e di almeno 465 contributi giornalieri, per gli uomini e di 310 contributi giornalieri per le donne.

E’ inoltre richiesto che la lavoratrice non sia titolare di pensione alla data del 27 aprile 2001. La domanda può essere, invece, presentata dalle lavoratrici che si siano pensionate successivamente a tale data: in tal caso la copertura contributiva del periodo comporta la ricostituzione in aumento della pensione.

Durata 
Poiché la maternità è stata nei vari periodi tutelata in modo differente dalla Legge, la durata del periodo che può essere riconosciuto utile a fini pensionistici varia in relazione al periodo temporale in cui si è verificata la nascita.

Per la complessità della materia, raccomandiamo a tutte le interessate di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.
Per avere maggiori informazioni, gli interessati possono telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet
www.epaca.it, per conoscere l’ufficio Epaca più vicino.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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