il Punto Coldiretti

Combustione controllata di residui vegetali, decidono i Comuni

I Comuni definiranno con propria ordinanza aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale costituito da sfalci, potature e sostanze agricole naturali non pericolose. E’ quanto disposto dall’articolo 30 del collegato ambientale alla Legge di stabilità, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 15 novembre.

La norma, proposta a valle di un lavoro di confronto e condivisione tra Coldiretti, il Ministero delle Politiche agricole e il Corpo forestale dello Stato, è essenzialmente finalizzata a consentire, nel rispetto delle fondamentali esigenze di sicurezza e tutela ambientale, la combustione controllata sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di residui vegetali.

Sul tema, infatti, si sono registrate sul territorio diverse e contraddittorie interpretazioni della normativa vigente in materia di rifiuti che hanno determinato anche l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico di imprenditori agricoli che effettuavano, secondo consueta e normale pratica agricola, attività di gestione dei propri residui mediante bruciatura.

Nell’attesa dell’adozione di una norma nazionale di riferimento, le Amministrazioni competenti si sono trovate a dover affrontare diverse problematiche connesse all’impossibilità di assicurare l’eventuale gestione dei residui vegetali per la mancanza di impianti dedicati e le imprese agricole, d’altra parte, soprattutto in aree marginali, spesso non sono nelle condizioni di sostenere i costi legati alla creazione di impianti aziendali di produzione di energia da fonti rinnovabili. D’altra parte, molte Regioni e molti Comuni, anche considerata l’urgente necessità di risolvere le problematiche emerse sul territorio, hanno provveduto, in autonomia, a disciplinare la fattispecie, con interventi necessari, ma non coordinati.

Per tali ragioni, anche al fine di assicurare una disciplina unica e uniforme sul territorio, nel completo rispetto della tutela della salute e del territorio, va favorevolmente valutata la norma in discussione nel collegato ambientale. La disposizione, in particolare, prevede che fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, debbano individuare con propria ordinanza le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né  mettano in pericolo la salute umana.

Resta comunque sempre vietata la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati  dalle Regioni. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli , ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Il collegato ambientale, approvato al Consiglio dei Ministri, dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per l’approvazione definitiva.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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