Combustione controllata di residui vegetali, decidono i Comuni
I Comuni definiranno con propria ordinanza aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale costituito da sfalci, potature e sostanze agricole naturali non pericolose. E’ quanto disposto dall’articolo 30 del collegato ambientale alla Legge di stabilità, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 15 novembre. La norma, proposta a valle di un lavoro di confronto e condivisione tra Coldiretti, il Ministero delle Politiche agricole e il Corpo forestale dello Stato, è essenzialmente finalizzata a consentire, nel rispetto delle fondamentali esigenze di sicurezza e tutela ambientale, la combustione controllata sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di residui vegetali. Sul tema, infatti, si sono registrate sul territorio diverse e contraddittorie interpretazioni della normativa vigente in materia di rifiuti che hanno determinato anche l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico di imprenditori agricoli che effettuavano, secondo consueta e normale pratica agricola, attività di gestione dei propri residui mediante bruciatura. Nell’attesa dell’adozione di una norma nazionale di riferimento, le Amministrazioni competenti si sono trovate a dover affrontare diverse problematiche connesse all’impossibilità di assicurare l’eventuale gestione dei residui vegetali per la mancanza di impianti dedicati e le imprese agricole, d’altra parte, soprattutto in aree marginali, spesso non sono nelle condizioni di sostenere i costi legati alla creazione di impianti aziendali di produzione di energia da fonti rinnovabili. D’altra parte, molte Regioni e molti Comuni, anche considerata l’urgente necessità di risolvere le problematiche emerse sul territorio, hanno provveduto, in autonomia, a disciplinare la fattispecie, con interventi necessari, ma non coordinati. Per tali ragioni, anche al fine di assicurare una disciplina unica e uniforme sul territorio, nel completo rispetto della tutela della salute e del territorio, va favorevolmente valutata la norma in discussione nel collegato ambientale. La disposizione, in particolare, prevede che fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della politica agricola comune, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, debbano individuare con propria ordinanza le aree e i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Resta comunque sempre vietata la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli , ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Il collegato ambientale, approvato al Consiglio dei Ministri, dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per l’approvazione definitiva. |
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