Condizionalità, ecco gli impegni per il 2015
La riforma della Politica Agricola Comunitaria (Pac) 2014 – 2020 conferma la disciplina della condizionalità, ovvero la serie di impegni che gli agricoltori devono rispettare per il percepimento degli aiuti comunitari. La novità più importante è l’eliminazione dell’impegno dell’ “avvicendamento delle colture” che nella nuova programmazione della Pac è stato sostituito con quello della “diversificazione” richiesto dal greening. Nello specifico l’impegno prevedeva il divieto di monosuccessione di cereali di durata superiore ai 5 anni. Altrimenti, in caso contrario era necessario dimostrare il mantenimento del livello di sostanza organica confrontando le analisi del terreno, vale a dire quella eseguita in uno degli anni del periodo di monosuccessione con quella effettuata dopo il raccolto del cereale nel periodo in deroga. La diversificazione, che si applica ai soli seminativi disponibili in azienda, impegna l’agricoltore a coltivare più colture, solo nel caso in cui la superficie a seminativo superi i 10 ettari. La diversificazione delle colture è comunque legata all’estensione della superficie investita a seminativi e non al divieto della monosuccessione. La base normativa da prendere come riferimento è il Regolamento 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quale agli articoli 93, 94 e all’Allegato II sono definite le regole di condizionalità. Rispetto alla precedente programmazione, il legislatore ha voluto rendere più organico e chiaro l’elenco degli impegni, che è suddiviso per “settore” e “tema” e non più per anno di applicazione. La condizionalità mantiene inalterati gli aspetti di interesse (con la nuova terminologia sono definiti “settori”) che nello specifico sono i seguenti: 1) ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno; 2) sanità pubblica, salute animale e salute delle piante; 3) benessere degli animali. Alla stessa stregua anche i “temi” trattati rimangono pressoché invariati rispetto alla precedente programmazione, ovvero: per il primo punto le acque, il suolo e stock di carbonio, la biodiversità e il livello minimo di mantenimento dei paesaggi; per il secondo punto la sicurezza alimentare, l’identificazione e la registrazione degli animali, le malattie degli animali e i prodotti fitosanitari; per il terzo punto gli aspetti inerenti la protezione degli animali negli allevamenti e in modo specifico la protezione dei vitelli e dei suini. La disciplina relativa alla condizionalità si compone, come nel passato, di due tipologie di impegni, i Criteri di Gestioni Obbligatori (CGO) che derivano dall’applicazione di regolamenti e direttive comunitarie e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) definite a livello nazionale e relative al corretto mantenimento dei terreni, compresi i pascoli permanenti. La definizione nazionale delle norme per il mantenimento dei terreni è legata al fatto che lo Stato membro deve tener conto di una serie di specificità, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le disposizioni applicative sono state recepite e definite dal Ministero delle Politiche Agricole con un apposito decreto emanato venerdì 16 gennaio ultimo scorso. A questo seguiranno ulteriori circolari, sia da parte di Agea Coordinamento, sia dagli Organismi Pagatori, soggetti questi ultimi responsabili dei controlli che possono svolgere direttamente o delegarli a enti specializzati. Il Decreto in questione definisce: i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali; la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti comunitari; i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. I beneficiari Esenzione per i piccoli agricoltori Integrazione Psr |
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