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Connessioni alla rete elettrica per impianti a fonti rinnovabili, ecco le nuove disposizioni

L’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas (Aeeg) ha introdotto delle facilitazioni per gli impianti fino a 1 MW di potenza e aumento delle tempistiche di validità della soluzione tecnica indicata nel preventivo per gli altri impianti.

L’obiettivo è rendere più rapido ed efficiente lo svolgersi dell’iter di connessione e definire in maniera più puntuale le attività e le responsabilità in capo ai richiedenti e ai gestori di rete, limitando i casi di revisione della soluzione tecnica per la connessione stessa.

Dopo le modifiche di maggio, necessarie in seguito all’ordinanza del Consiglio di Stato (16 maggio 2012, n. 1881) che aveva disposto la sospensione dell’obbligo di versare il corrispettivo per le richieste di connessione nelle aree critiche, l’Autorità interviene ancora sul Tica (Testo integrato delle connessioni attive) in materia di connessione alla rete.

Con Delibera 226/2012 del 28 maggio 2012, l’Aeeg – in attesa dell’evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo – aveva soppresso gli articoli 31, 32 e 33 del Tica, che regolavano il meccanismo del corrispettivo antisaturazione. 

Al posto del corrispettivo, l’Autorità aveva scelto di “adottare l’unica soluzione alternativa già presentata in consultazione per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate”.

Accogliendo le indicazioni degli operatori di settore, con la delibera n. 328/2012 l’Autorità è intervenuta sulla validità del preventivo, sulla validità della soluzione tecnica per la connessione e su altre questioni analizzate sul sito http://www.fattoriedelsole.org/. Di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.
 
Validità del preventivo accettato
L’operatore che richiede la connessione alla rete è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto entro:
– 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione;
– 18 mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.
Questi termini non si applicano nei "casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente".

Invio della dichiarazione di inizio lavori o mancato inizio lavori
Nel caso in cui i lavori siano iniziati entro i termini previsti, il richiedente la connessione deve inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante "l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti".
Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere inviata anche se i lavori non iniziano, "indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi".

Validità della soluzione tecnica per la connessione (Stmg)
Dopo la sospensione dell’obbligo di versare il corrispettivo per le richieste di connessione nelle aree critiche, l’Autorità aveva introdotto un nuovo sistema per far fronte ai fenomeni di prenotazione di capacità di rete: l’introduzione di un limite temporale al periodo di validità della soluzione tecnica per la connessione (Stmg – Soluzione Tecnica Minima Generale ), calcolato a partire dalla data di accettazione del preventivo. Accogliendo le indicazioni degli operatori secondo cui i limiti previsti erano troppo esigui, l’Autorità li ha modificati come segue:
– cancellazione del limite per le connessioni in bassa tensione: nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete;
Questa agevolazione per i piccoli impianti è stata introdotta dopo i confronti avuti con gli operatori dai quali è emerso "che la maggior parte degli impianti di produzione di potenza fino a 1 MW per i quali è stata presentata richiesta di connessione vengono effettivamente autorizzati e realizzati.
– 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione (precedentemente erano stati previsti 180 giorni lavorativi);
– 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione (precedentemente erano stati previsti 210 giorni per l’alta tensione e sempre 270 per l’altissima).
Entro questo limite temporale, la capacità di rete risulta temporaneamente prenotata.
Attenzione: per connessioni in alta e altissima tensione, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo. E questo “indipendentemente dall’effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata”.

Procedura in caso di superamento dei limiti temporali previsti
Nel caso in cui il procedimento autorizzativo – oppure l’esito positivo del procedimento di Via –  non venga completato entro i termini previsti, "la Stmg indicata nel preventivo assume un valore indicativo”. Per avere conferma della prima soluzione tecnica per la connessione assegnata o per averne una nuova, l’Autorità ha introdotto una nuova procedura che coinvolge l’ente responsabile del procedimento autorizzativo e che muta a seconda se il procedimento autorizzativo preveda o meno la Valutazione di Impatto Ambientale. Maggiori dettagli in merito li daremo nelle pagine del sito dedicate all’argomento, che verranno aggiornate a breve.

Tempi di applicazione delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano "anche alle richieste di connessione in corso" e le tempistiche  indicate "si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (26 luglio 2102, ndr), ovvero dalla data di accettazione del preventivo qualora successiva".
Invece, la cancellazione del limite di validità  della soluzione tecnica per la connessione alla rete si applica anche agli impianti fino a 1 MW di potenza "il cui preventivo sia stato accettato prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento (26 luglio 2102, ndr)".
In conclusione è importante sottolineare che le queste nuove disposizioni, come le precedenti, sono state emanate dall’Aeeg in attesa "dell’evoluzione del contenzioso pendente presso il giudice amministrativo".  ciò significa, in altri termini, che l’Autorità si riserva di rivedere ancora una volta le regole per la connessione alla rete.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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