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Contaminazione radioattiva, l’Ue fissa i livelli massimi

Il Parlamento Europeo ha presentato un progetto di risoluzione sulla proposta di regolamento del consiglio (COM(2013) 943 final del 10/1/14) per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva.

Attualmente, la normativa in materia consta di tre regolamenti:  il regolamento (Euratom) n. 3954/87, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, del regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e del regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione.

Nel progetto di regolamento del Consiglio si propone una fusione dei tre regolamenti in essere stabilendo, nei suoi allegati, i livelli massimi ammissibili in caso di incidente o di emergenza radioattiva e si introducono alcuni elementi che stabiliscono un vincolo più evidente con la normativa europea sulla sicurezza alimentare.  In tal senso, si prevede che la Commissione venga assistita dalla “Sezione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale – Sicurezza tossicologica della catena alimentare” che si occupa della contaminazione radioattiva degli alimenti e dei mangimi di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Su questa proposta legislativa il Parlamento Europeo, attraverso il suo relatore Esther Herranz García, propone una modifica della base giuridica per concedere al Parlamento il potere di codecisione su alcuni aspetti procedurali importanti. Ad esempio, la Commissione prevede una specifica procedura di emergenza attraverso l’adozione di un atto di esecuzione senza esame preventivo, ma il  Parlamento uole riservarsi  il diritto di codecisione sulla modifica dei limiti fissati negli allegati del regolamento, qualora fosse necessario riesaminarli alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.

Il Parlamento chiede anche un obbligo per la Commissione di presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio sulle misure adottate in caso di incidente nucleare o di altra emergenza radioattiva. Sui parametri utilizzati per determinare i livelli massimi ammissibili, va osservato che la proposta di regolamento, sulla base delle valutazioni del  gruppo di esperti, ritiene ancora validi i livelli massimi ammissibili prestabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 in caso di incidenti futuri e lo stesso relatore del Parlamento Europeo  considera che l’Unione europea disponga di un elevato livello di protezione radioattiva negli alimenti, essendo tali livelli ben al di sotto di quelli ammissibili a livello internazionale.

Nella speranza che in futuro non occorra ricorrere a questa legislazione, è necessario che l’Unione europea disponga di strumenti giuridici aggiornati che contengano procedure decisionali agili e adatte a fare fronte a tutte le situazioni critiche, come quelle vissute dopo l’incidente di Chernobyl e Fukushima.

 

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