il Punto Coldiretti

Corte costituzionale e nucleare, necessario il coinvolgimento delle Regioni

Con la sentenza 33 del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune  disposizioni del decreto legislativo 31/2010 in materia di nucleare, nella parte in cui non prevede che la Regione interessata esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.

Il decreto legislativo è  stato oggetto di tre distinti ricorsi regionali, presentati da parte della Toscana, della Puglia e dell’Emilia Romagna, che hanno lamentato, sostanzialmente, l’inadeguatezza del coinvolgimento delle Regioni nei diversi momenti in cui si articola il procedimento relativo alla localizzazione, alla realizzazione e all’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

In particolare, nei ricorsi sono è stata sottolineata illegittimità  delle disposizioni che definiscono le  procedure relative alla definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché alla realizzazione ed esercizio degli stessi, evidenziando  che la procedura di autorizzazione, come disciplinata, non assicurerebbe “alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell’impianto” come, invece, sarebbe necessario,  essendo coinvolti  molteplici competenze e interessi regionali.  

Le Regioni hanno evidenziato che vi sarebbe una “illegittima attrazione a livello statale della competenza a disciplinare la materia, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello della regolamentazione di funzioni amministrative”, nonché la lesione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione di forme di raccordo e di integrazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Le Regioni hanno anche sollevato questione di illegittimità sulle previsioni relative al potere sostitutivo statale, attivabile in caso di mancato raggiungimento dell’intesa relativa all’autorizzazione. Sulla base del decreto impugnato, infatti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere sostitutivo dell’intesa con le Regioni, in caso di fallimento della procedura.

Nell’ambito delle proprie argomentazioni difensive la Presidenza del Consiglio ha evidenziato come «la “materia” nucleare non tollera, di per sé» tale tipo di intesa in quanto comporterebbe il riconoscimento di un “diritto di veto”  a vantaggio della Regione che pregiudicherebbe l’attuazione delle scelte di politica nucleare.

Ciò spiegherebbe, secondo la Presidenza, l’esigenza di “lasciare l’ultima parola allo Stato” pur dopo avere coinvolto la Regione nel procedimento al fine di adottare scelte condivise. Questa, d’altra parte, non potrebbe vantare alcun interesse “a sistemare la centrale in un posto piuttosto che in un altro invocando l’ambiente o il pericolo, poiché questi non mutano con lo spostamento del luogo”.

La Corte Costituzionale, quindi, con un’articolata pronuncia, ha dichiarato le questioni di illegittimità fondate solo parzialmente, ribadendo, però,  il principio  della necessità di un adeguato coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento  e sottolineando che un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa.  

Solo attraverso tale consultazione mirata,  infatti, “la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali”.

Sulla base di tali premesse, quindi, la Corte ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 4  del decreto impugnato nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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