il Punto Coldiretti

Credito, raggiunto l’accordo per la sospensione dei debiti bancari

Grazie al pressing del CreditAgri Coldiretti è stato raggiunto l’accordo con Abi e Ministero dell’Economia e Finanze per la sospensione temporanea del rimborso dei debiti bancari ottenuti con lo sconto e il rilascio di cambiali agrarie.

A conclusione del Tavolo Tecnico Abi e Mef, sono state regolamentate e inserite nel documento sulla moratoria, come parte integrante e sostanziale, alcune forme di impiego peculiari per le Piccole e Media Imprese Agricole, quali ad esempio i finanziamenti cambializzati (sconto e rilascio del titolo).

L’avviso prevedeva già la sospensione per un anno del pagamento delle rate di mutuo limitatamente alla quota capitale; la sospensione per un anno del pagamento dei canoni di leasing immobiliare; la  sospensione per sei mesi del pagamento dei canoni di leasing mobiliare; l’allungamento di nove mesi delle scadenza debitorie di breve termine riferite unicamente ad operazioni di anticipazioni di crediti certi ed esigibili.

A queste sono state ora aggiunte le seguenti operazioni:

– Operazioni di allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, perfezionato con o senza cambiali. Sono esclusi dalla misura i finanziamenti a breve di anticipazione dei premi comunitari.

Nel periodo di allungamento continueranno ad essere corrisposti gli interessi sul finanziamento secondo il tasso e la cadenza originariamente previsti. Pertanto se gli interessi sul finanziamento originario:

 I.     siano stati corrisposti in via anticipata, gli interessi maturati nell’ulteriore periodo di allungamento saranno parimenti corrisposti in via anticipata, al tasso originariamente previsto, all’inizio di tale ulteriore periodo di allungamento;

II.     dovevano essere corrisposti in via posticipata, gli interessi maturati al termine del periodo del finanziamento originario saranno pagati alla scadenza prevista mentre quelli relativi all’ulteriore periodo di finanziamento saranno corrisposti al termine di tale ulteriore periodo.

– Operazione di sospensione di 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali.

Nella versione precedente l’Avviso Comune escludeva dalla sospensione delle rate i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

Ora, invece, i  finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale possono essere oggetto dei benefici qualora l’Ente erogante l’agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l’ammissibilità. Resta inteso che ciò non modifica il piano di erogazione dei contributi. Sono esclusi in tutti gli altri casi.

La lista delle agevolazioni pubbliche a cui far riferimento deve essere compresa nell’elenco predisposto e aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro sulla base delle indicazioni degli Enti concedenti le agevolazioni. L’elenco viene periodicamente comunicato alle associazioni firmatarie dell’Avviso.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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