il Punto Coldiretti

Dichiarazione emissioni 2016, scadenza il 30 aprile

Solo da pochissimi giorni Ispra ha comunicato le modalità per l’adempimento dell’obbligo di compilazione e di trasmissione dei dati della dichiarazione emissioni disciplinata dall’articolo 4 del DPR 11 luglio 2011, n.157 (registro E-PRTR), in attuazione dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n.166/2006 (http://www.eprtr.it/homepage.asp).

Il richiamato articolo 5, in particolare, prevede che il gestore di ciascun complesso che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I del regolamento (a titolo di esempio, impianti per l’allevamento intensivo di pollame o suini con 40.000 posti per il pollame, 2.000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti per le scrofe, o impianti per l’acquacoltura intensiva con capacità di produzione di 1.000 t/anno di pesci o molluschi o, ancora, macelli con capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno, ecc.)  deve comunicare all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:
a) emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all’allegato II medesimo;
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento;
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all’allegato II, colonna 1 b.

Il gestore di ogni complesso che effettui una o più delle attività comprese nell’allegato I del regolamento, al di sopra delle soglie di capacità applicabili deve, inoltre, comunicare all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Si precisa che l’adempimento interessa gli impianti solo quando siano superati i valori soglia di emissione definiti dalla normativa di riferimento.

Con specifico riferimento all’acquisizione di dati relativi all’anno di riferimento 2015, sul sito ufficiale è stato comunicato che la dichiarazione dei dati 2015 non avverrà, come in passato, utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo http://www.eprtr.it/, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo. Risulta precisato  che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, mentre restano invariati, rispetto agli anni passati, i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) ed i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR.

I gestori  sono tenuti ad osservare le seguenti modalità di invio dei dati 2015:
• compilare il modulo, in formato excel che riproduce le schede della dichiarazione PRTR (è necessario compilare un file excel per ogni stabilimento dichiarante);
• applicare la firma digitale (basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del DL 82/2005) al modulo compilato, ottenendo così il file nel formato da allegare al messaggio di posta elettronica certificata;
• inviare il messaggio di posta elettronica certificata con allegata la dichiarazione all’indirizzo email (PEC) dedicato: dichiarazioneprtr@ispra.legalmail.it specificando nell’oggetto “DichiarazionePRTR2016”.

In considerazione dei ristrettissimi tempi a disposizione delle imprese Coldiretti, ha provveduto a segnalare alle competenti istituzioni le difficoltà connesse  al rispetto della scadenza del termine del 30 aprile, fissato per la presentazione della comunicazione, esprimendo serie preoccupazioni, in considerazione della tardiva comunicazione delle modalità utili ad effettuare la dichiarazione per l’anno in corso e delle previsioni sanzionatorie connesse alla mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti (articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46).

In tale contesto, vista la eccessiva ristrettezza dei tempi utili per effettuare l’adempimento, è stato richiesto alle Istituzioni un chiarimento ministeriale, o di tipo normativo, al fine di evitare, per l’anno in corso, l’applicazione delle sanzioni a carico delle imprese che non riescano eventualmente ad assicurare il rispetto del termine del 30 aprile.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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