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Direttiva europea sull’efficienza energetica: i nuovi impegni al 2020

Dal dicembre 2012 è in vigore la direttiva europea sull’efficienza energetica (2012/27/Ue). Per gli Stati membri il termine di recepimento del provvedimento – che è stato caratterizzato da un iter particolarmente lungo, specie rispetto a quanto avvenuto per gli altri obiettivi del “pacchetto 20-20-20” –  è fissato per il  5 giugno 2014 e con effetto dalla stessa data saranno abrogate le precedenti disposizioni in materia (la direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione e la direttiva 2006/32/Ce sull’efficienza degli usi finali dell’energia).

Numerosi  i punti salienti della nuova direttiva: determinazione di obiettivi nazionali indicativi; introduzione dei Piani nazionali per l’efficienza energetica; impulso all’efficientamento del parco edilizio e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici; indirizzamento degli acquisti della pubblica Amministrazione verso prodotti ad alta efficienza energetica; introduzione di nuovi obblighi per le società di distribuzione e/o vendita di energia; introduzione dell’obbligo per le grandi imprese a sottoporsi ad una valutazione delle prestazioni energetiche (audit); nuovo impulso dato alle ESCo (società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica); introduzione della contabilizzazione dei consumi termici; uniformazione e semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura  dei consumi energetici e nella promozione della cogenerazione ad alto rendimento.

Nello specifico, ripercorrendo singolarmente le voci appena elencate, la direttiva non prevede nessun obiettivo obbligatorio al 2020 per gli Stati membri (rispetto, ad esempio, a quanto previsto per le energie rinnovabili). L’articolo 3 della direttiva 2012/27/Ue stabilisce, infatti,  che,  ogni Stato membro debba fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica. Rispetto a ciò, comunque, ogni Stato membro deve tenere conto di un limite massimo dei consumi energetici complessivi a livello europeo, fissato, al 2020, in 1.474 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) di energia primaria o in 1.078 Mtoe di energia finale.

Per quanto riguarda i Piani nazionali, la direttiva prevede che entro il 30 aprile 2014 ogni Stato membro debba trasmettere alla Commissione Ue il proprio Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica. Questo deve contenere le misure significative per il miglioramento dell’efficienza energetica, i risparmi attesi e quelli conseguiti. I Piani dovranno essere redatti secondo un modello, predisposto dalla Commissione (decisione 22 maggio, 2013, n. 2013/242/UE). Successivamente alla prima stesura, il Piano andrà presentato ogni 3 anni.

Per l’efficientamento del parco edilizio, nel quadro dei Piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica, ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione europea gli elementi di una strategia a lungo termine per promuovere investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Per quanto riguarda specificatamente gli edifici pubblici, inoltre, dal 1° gennaio 2014 ogni Stato membro dovrà garantire che, per ogni anno, almeno il 3% del parco immobili di proprietà dello Stato sia ristrutturato in modo da rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica in edilizia (secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2010/31/Ue).

In caso di superamento del limite minimo del 3%, si potrà contabilizzare l’eccesso negli obiettivi dell’anno successivo. La norma si applica inizialmente agli edifici con una superficie calpestabile superiore ai 500 metri quadri, ma dal 9 luglio 2015, verranno interessati anche quelli con superficie inferiore (a partire dai 250 metri quadri). La direttiva stabilisce, tuttavia, che gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi equivalenti, oltre a poter esentare dall’obbligo di ristrutturazione particolari categorie di edifici (edifici storici, militari e luoghi di culto).

Per quanto riguarda l’obbligo di acquisto, da parte dell’Amministrazione centrale, di prodotti ad alta efficienza energetica, la nuova direttiva, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2010/30/Ue, introduce misure volte ad aumentare il livello di informazione ai consumatori, tramite l’etichettatura, sulle prestazioni energetiche dei prodotti connessi all’energia. Il risparmio energetico, inoltre, diviene un obbligo anche per le utilities (società di distribuzione e/o di vendita di energia), che saranno tenute a rispettare, nel periodo 2014-2020, un obiettivo annuale equivalente almeno all’1,5% del totale dell’energia venduta ai consumatori finali, calcolato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti il 1° gennaio 2013.

Rispetto all’obbligo per le grandi imprese di sottoporsi ad un audit energetico (da ripetersi poi ogni 4 anni), la scadenza è fissata per il 5 dicembre 2015. Anche le piccole e medie imprese, pur non ricadendo nella categoria soggetta a questo obbligo, possono comunque essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici attraverso appositi programmi elaborati dagli Stati membri.
Gli audit energetici devono essere effettuati da esperti qualificati ed indipendenti, sulla base di appositi regimi di qualificazione o certificazione che gli Stati membri, qual ora quelli già presenti siano considerati insufficienti, dovranno provvedere ad individuare entro il 3 dicembre 2014.
La direttiva contiene, inoltre,  misure atte a promuovere e sviluppare il mercato dei fornitori di servizi energetici attraverso informazioni rivolte agli utenti sempre più chiare, sia sui contratti disponibili, sia sulle attività delle imprese fornitrici di servizi energetici (ESCo), attraverso la predisposizione di un elenco dei soggetti qualificati e certificati. Gli Stati membri dovranno anche promuovere il ricorso, da parte degli enti pubblici, ai servizi erogati dalle ESCo così come la sottoscrizione di contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni del parco immobili.

Per quanto riguarda le novità in materia di contabilizzazione dei consumi energetici, la direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere a fare sì che i clienti finali ricevano contatori individuali per rilevare il consumo effettivo di energia. Si ricorda, tra l’altro, che il Dpr 59/2009 prevede che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, di categoria E1 ed E2 del Dpr 412/1993 (edifici adibiti a residenza o a ufficio), in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di nuova installazione, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Per quanto riguarda i condomini e gli edifici polifunzionali, inoltre, si segnala come la direttiva 2012/27/Ue preveda che, laddove siano presenti o un sistema di riscaldamento centralizzato o un sistema di teleriscaldamento, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati contatori individuali per misurare il consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda.

Anche  per le modalità di fatturazione dei consumi di energia, la direttiva intende promuovere la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia, interrompendo la prassi dei consumi presunti. Vengono incontro a questa necessità  i contatori “intelligenti” sia per l’elettricità sia per il gas, installati ai sensi delle direttive 2009/72/Ce e 2009/73/Ce. Ad ogni modo, anche nel caso in cui i clienti finali non dispongano di contatori “intelligenti”, entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri dovranno provvedere affinché le informazioni sulla fatturazione di energia elettrica e gas siano precise e fondate sul consumo reale (la fatturazione basata sul consumo stimato sarà possibile solo nel caso in cui il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione).

Sempre in materia di trasparenza e semplicità di accesso alle informazioni sui consumi, gli Stati membri dovranno provvedere affinché i clienti finali ricevano le fatture gratuitamente, oltre a poter accedere, sempre in modo gratuito, allo “storico” delle bollette.
Per concludere, la direttiva contiene le nuove disposizioni sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento. Le norme della direttiva sostituiranno dal 5 giugno 2014 le precedenti, dettate dalla direttiva 2004/8/Ce.

Il nuovo provvedimento stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri debbano effettuare una valutazione globale sulla potenzialità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e raffreddamento, e ne debbano dare informazione  alla Commissione. Questa valutazione, da parte degli Stati membri, dovrà essere effettuata secondo una analisi costi-benefici che individui le soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi. In base ai risultati dell’analisi, gli Stati membri dovranno procedere nell’adozione di misure adeguate per lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento.

Per quanto riguarda il settore agro-forestale, è evidente che il tema dell’efficienza energetica possa costituire una opportunità, sia per ridurre i costi energetici delle imprese, sia per individuare nuove opportunità, anche di integrazione economica, nell’ambito delle di misure incentivanti previste.
Rispetto agli attuali strumenti incentivanti, tuttavia, emerge la necessità di una rivisitazione in funzione di alcune specificità del settore agricolo, molte delle quali accumunabili con quelle delle piccole e medie imprese in generale.

L’attuale sistema di incentivazione dell’efficienza energetica (con specifico riferimento ai certificati bianchi, ad esempio,  non risulta rispondente ai fini della diffusione di interventi di efficientamento energetico in agricoltura. Si ravvisa, tra i principali fattori limitanti, la mancanza della definizione di modalità atte a disciplinare il rapporto tra i destinatari dell’incentivo (Esco, ecc) e i soggetti che effettivamente sostengono gli investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica. Anche le taglie minime necessarie al conseguimento del diritto ai certificati rappresentano un ostacolo per l’accesso a questo sistema da parte delle imprese agricole di piccola e media dimensione. Da ultimo, oltre alla mancanza di una armonizzazione tra i diversi incentivi destinati all’efficienza energetica (certificati bianchi, decreto termico, detrazioni fiscali), si segnalano le difficoltà legate alla cumulabilità di queste misure rispetto ad altri sostegni a cui possono accedere le imprese agricole.   

Anche nel settore dell’energia termica è evidente come gli incentivi possano (e debbano) costituire, parallelamente, anche uno stimolo per il recupero della gestione forestale, favorendo la filiera bosco-legno-energia. Ma, anche qui, va segnalato che il recente decreto di incentivazione (conto termico), non prevede una modulazione degli incentivi in grado di rappresentare una effettiva opportunità per la valorizzazione energetica dei prodotti legnosi di origine nazionale. Si ribadisce infatti che, stante l’elevato potenziale produttivo nel campo della produzione di energia termica, costituito dall’ingente  patrimonio forestale nazionale, la necessità di rilanciare la gestione dei boschi risulta fondamentale anche per altri importanti fini (prevenzione dissesto idrogeologico, incendi, rischio di abbandono del territorio, ecc.).

Per questo sarebbe importante, in prospettiva, l’elaborazione di specifiche proposte volte alla costruzione di un incentivo specifico diretto alla produzione di energia termica mediante l’impiego dei residui delle attività di gestione forestale nazionale.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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