il Punto Coldiretti

Greening, le riduzioni e le sanzioni per chi non rispetta gli impegni

Il mancato rispetto degli obblighi di greening genera per l’agricoltore l’applicazione di riduzioni e sanzioni. Le sanzioni amministrative assumono la forma di riduzione dell’importo dei pagamenti eseguiti o spettanti all’agricoltore. Le sanzioni applicate devono essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza.

Come detto, il non rispetto degli obblighi genera anche l’applicazione sanzioni amministrative. Tuttavia, l’applicazione di tali sanzioni è partita solo dalla domanda 2017. Prima di tale data, il non rispetto degli obblighi ha generato per gli agricoltori solo riduzioni del pagamento.

Le aziende condotte in parte in biologico/conversione dovranno rispettare gli obblighi di greening solo sulle restanti superfici non condotte a biologico/conversione ed è su tali superfici rimanenti che saranno effettuati i controlli e l’eventuale applicazione di riduzioni e sanzioni.

Diversificazione
Per la verifica della diversificazione il periodo di riferimento va dal 1° aprile al 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell’azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale. La verifica del rispetto dell’obbligo varia a seconda delle caratteristiche dell’azienda. Se l’inadempienza viene constata per tre anni (anche non consecutivi) la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento greening è moltiplicata per 2.

Azienda con seminativi compresi tra 10 e 30 ettari
In caso di seminativi compresi tra 10 e 30 ettari, se la coltura principale occupa più del 75% dei seminativi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

Azienda con seminativi oltre i 30 ettari
In caso di seminativi superiori a 30 ettari, se la coltura principale occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.
Se la superficie delle due colture principali occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95% del totale della superficie a seminativo determinata.

Azienda escluse dall’applicazione del limite massimo di seminativo occupato dalla coltura principale
Nei casi in cui l’azienda ha una superficie a seminativo occupata per oltre il 75% da foraggere, terreni a riposo o riso e sulla superficie rimanente la coltura principale occupa oltre il 75% di tale superficie, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Prato permanente
Il secondo obbligo di greening stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati nelle aree Natura 2000 o designate dall’Italia al di fuori di tali zone.
Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta della superficie convertita.
In merito al mantenimento della proporzione di prato permanente venga riscontrata un’inadempienza, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta della superficie determinata come non conforme a quanto previsto dalla norma.

Aree di interesse ecologico (Efa)
Se l’area di interesse ecologico prevista dall’agricoltore è inferiore al 5% dei seminativi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è ridotta in misura pari a 10 volte l’area di interesse ecologico non trovata, cioè alla differenza tra la superficie corrispondente al 5% dei seminativi e quella effettivamente prevista dall’agricoltore.
Se l’inadempienza è riscontrata per tre anni (anche non consecutivi), la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento greening è moltiplicata per 2.

Applicazione della sanzione
Qualora le riduzioni superino il 3% (o due ettari) della differenza tra la superficie totale e la superficie post riduzione è prevista l’applicazione di sanzioni. Se la suddetta differenza è superiore al 20% l’agricoltore non riceve nessun aiuto.
Se la differenza è superiore al 50%, l’agricoltore oltre a non ricevere l’aiuto subirà l’applicazione di una sanzione pari all’importo corrispondente alla differenza tra la superficie totale e la superficie post riduzione.
Tuttavia, dal 2018, la sanzione da applicare all’agricoltore è divisa per 4 e comunque non può superare il 25% del pagamento greening a cui l’agricoltore avrebbe diritto.

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per eventuali chiarimenti. Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti. Consulta il sito www.terrainnova.it e scarica l’App TerraInnova dal seguente link http://www.terrainnova.it/scarica-lapp-terrainnova/.

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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