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In Gazzetta i nuovi importi dell’indennità per bovini, bufalini e ovi caprini colpiti da brucellosi

Fissati gli indennizzi per gli abbattimenti di bovini, bufalini, ovini e caprini colpiti da tubercolosi e brucellosi e da leucosi bovina enzootica solo per bovini e bufalini. Sulla Gazzetta ufficiale del 22 marzo è stato pubblicato infatti il decreto del ministero della Salute, di concerto con i ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole, con i nuovi importi che entrano in vigore dal 23 marzo.

La misura massima dell’indennità riconosciuta ai proprietari dei bovini abbattuti è fissata in 480,96 euro che sale a 886,90 euro quando carni e visceri debbono essere interamente distrutti.

L’importo massimo per i proprietari dei bufalini abbattuti è di 465,80, mentre nel caso in cui carni e visceri debbano essere interamente distrutti è di 853,63 euro.

Al decreto sono allegate le tabelle con le indennità specifiche per ogni tipologia di capo. Per i bovini si va, per esempio, da un importo minimo di 137,86 per il toro a un massimo di 480,96 euro per vacca di età superiore a 8 anni (382,31 non iscritta al libro genealogico). Gli importi nel caso di istruzione integrale di carni e visceri va da un minimo di 227,19 euro per il toro a 886,90 euro per vacca di oltre 8 anni (701, 32 non iscritta).

Per i bufalini si parte da 129,25 euro per il toro a 465,79 euro per vacca (bufalo) di età inferiore a 8 anni.

Per gli allevamenti che non superano 10 capi l’indennizzo è aumentato del 50% per capo. Tali misure solo valide dal 1° gennaio 2020 per i capi abbattuti nel corso del 2020.

Per quanto riguarda gli ovi caprini l’indennizzo riconosciuto ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi è di 111,72 euro per i capi iscritti ai libri genealogici e di 93,32 per i capi non iscritti. Per i caprini l’indennizzo è di 147,75 per i capi iscritti e in 101,74 euro per quelli non iscritti.
Anche per gli ovi caprini la decorrenza dell’indennità è dal 1° gennaio del 2020 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno.

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