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Pubblicato il Regolamento Transitorio della Pac 2021 e 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 2020/2220 che stabilisce disposizioni transitorie e assicura il proseguimento delle attuali norme della Politica agricola comune e la continuità dei pagamenti agli agricoltori per il 2021 e il 2022, fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico Pac che inizierà il 1° gennaio 2023. Ecco una sintesi degli elementi principali:

Pagamenti diretti Pac

Gli agricoltori potranno mantenere l’assegnazione degli attuali titoli della Pac anche per gli anni 2021 e 2022. Il regolamento transitorio dispone che gli Stati membri possano continuare a utilizzare, anche negli anni 2020, 2021 e 2022, il meccanismo di convergenza interna che l’attuale regolamento 1307/2013 aveva previsto fino al 2019.
Pertanto, la convergenza per il 2020 potrà essere applicata retroattivamente e il processo di convergenza potrà proseguire per gli anni 2021 e 2022.

Ocm unica

Per quanto riguarda l’Ocm unica (Reg. 1308/2013), il regolamento transitorio autorizza la proroga di tutti i regimi di sostegno (olio di oliva, ortofrutta, vitivinicolo, apicoltura) fino all’entrata in vigore della nuova Pac.

Olio di oliva – i programmi di attività in vigore per il periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2021 saranno seguiti da nuovi programmi di attività applicabili dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022.

Ortofrutticolo – i programmi operativi che non hanno raggiunto la durata massima di cinque anni possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022. È opportuno approvare nuovi programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli solo per una durata massima di tre anni.

Settore vitivinicolo – i regimi di aiuto sono prolungati fino al 16 ottobre 2023. Gli Stati membri che hanno consentito ai produttori di presentare richieste di conversione dei diritti di impianto fino al 31 dicembre 2020, non ancora utilizzati, possono essere autorizzati a prorogare il termine per la presentazione di tali richieste al 31 dicembre 2022. L’ultima data per la validità di tali autorizzazioni convertite dovrebbe essere adattata di conseguenza e dovrebbe pertanto concludersi al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

Apicoltura – i programmi nazionali elaborati per un periodo compreso tra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2022 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Sviluppo rurale – Proroga dei Psr attuali

Gli attuali Psr possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2022 e le misure da essi previste si baseranno sulle norme e sugli strumenti attuali.
Tuttavia, l’estensione dei Psr contempla la possibilità di presentare una richiesta di modifica di un programma di sviluppo rurale per gli anni 2021 e 2022, mantenendo invariata la quota complessiva del contributo di spesa del Feasr.
Dal punto di vista finanziario ci sono due opzioni:
• i Psr che a causa della mancanza di risorse finanziarie non sono in grado di assumere nuovi impegni giuridici, possono prorogare i loro programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2022, finanziandoli con la corrispondente dotazione di bilancio del nuovo Qfp per l’anno 2021 e 2022;
• i Psr che invece hanno ancora diponibilità di fondi degli anni precedenti o che decidono di non avvalersi della possibilità di estendere i loro programmi di sviluppo rurale, possono trasferire la dotazione di bilancio per il 2021 e 2022 alle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2023 al 2025.
Le spese a favore dei beneficiari relative a impegni pluriannuali continueranno ad essere ammissibili anche dopo il 2021, con due possibili modalità:
• i Psr possono aprire nuovi bandi e nuovi impegni per un periodo più breve di 1-3 anni; i Psr possono anche stabilire un periodo più lungo sulla base della natura degli impegni;
• i Psr possono prevedere una proroga, non superiore a un anno, degli impegni dopo la scadenza del periodo iniziale, a decorrere dal 2022.

Gestione del rischio

L’applicazione dello strumento di stabilizzazione del reddito (Ist) e dei fondi di mutualizzazione, prevede la possibilità per lo Stato membro di attivare il sostegno in seguito al calo del 20% del reddito o della produzione media aziendale (e non il 30% come attualmente).

Sviluppo rurale e Ngeu

Lo strumento dell’Unione europea per la ripresa (Ngeu) ha previsto 8,07 miliardi di euro a prezzi correnti per la politica di sviluppo rurale per le annualità 2021 e 2022.
La quota destinata all’Italia di tale stanziamento Feasr è di 910,6 milioni di euro, di cui 269,4 milioni per il 2021 e 641,2 milioni per il 2022, a cui aggiungere il cofinanziamento nazionale.
Le risorse addizionali Ngeu sono attribuite agli Stati membri con destinazione specifica e contabilizzate separatamente dalle risorse Feasr ordinarie con la seguente ripartizione:
– almeno il 37% deve essere riservato da ciascuno Stato membro a Misure ambientali, climatiche e gestione dell’acqua, benessere animali e cooperazione Leader.
– almeno il 55% deve essere utilizzato da ciascuno Stato membro per il sostegno Giovani agricoltori;

Investimenti (in particolare in filiere corte e mercati locali; efficienza delle risorse, Agricoltura di precisione, innovazione; sicurezza sul lavoro; energie rinnovabili, bioeconomia; ITC nelle zone rurali).
Il regolamento transitorio prevede anche l’aumento del massimale per gli aiuti all’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori da 70.000 a 100.000 euro.

Inoltre, l’accordo prevede che gli investimenti effettuati da agricoltori e trasformatori alimentari che contribuiscono a una ripresa economica sostenibile e digitale possono essere sostenuti fino a un livello del 75% dei costi sostenuti.

Le risorse Ue della dotazione Ngeu possono essere utilizzate senza l’obbligo di cofinanziamento che, in un periodo di carenza di risorse nazionali, potrebbe ritardare l’uso dei fondi messi a disposizione dall’Ue, rendendo vani tutti gli sforzi per anticipare al 2021 (tramite il regolamento transitorio) l’uso delle risorse che erano inizialmente previste con l’applicazione dei piani strategici dal 2023.

 

 

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