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Energia, al via il nuovo Conto termico e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

Intesa raggiunta sul nuovo Conto termico. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con quello delle Politiche agricole, riguarda l’aggiornamento del sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. L’accordo sul testo è arrivato dopo il recepimento di alcune indicazioni formulate da regioni ed enti locali per un ulteriore snellimento delle procedure relative agli investimenti nel campo dell’efficientamento energetico da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il precedente decreto 28 dicembre 2012, denominato ‘conto termico’, infatti, aveva fatto registrare uno scarso utilizzo da parte degli operatori del settore, comprese le pubbliche amministrazioni, imputabile in gran parte alla complessità dei meccanismi di ottenimento degli incentivi previsti. Alla luce di questi aspetti, già l’articolo 22 del decreto legge 12 settembre 2014 “sblocca Italia” aveva previsto una revisione dello strumento finalizzata proprio alla semplificazione procedurale, per consentire un più agevole accesso alle risorse previste, 900 milioni di euro di cui 200 riservati alle PA.

Il nuovo decreto, quindi, prevede l’introduzione di misure di semplificazione per superare le difficoltà di accesso, accorciare i tempi di erogazione delle risorse, ampliare la platea di interventi ammessi e adeguare i livelli di incentivo. Anche in riferimento agli aspetti di maggior interesse per i settori agricolo e forestale, con il nuovo testo, in sintesi, è stata prevista l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa aventi potenza termica superiore ai 500 kw, la predisposizione di una lista di ‘prodotti idonei’, l’erogazione gli importi non superiori a 5.000 Euro in una unica rata, l’ampliamento delle modalità di pagamento, l’anticipo dei tempi di pagamento a 90 giorni dalla data di attivazione del contratto e la previsione di semplificare le modalità di compilazione della domanda attraverso il portale informatico del Gse.

Si tratta, quindi, sostanzialmente, di un operazione di rimozione degli ostacoli di natura prevalentemente burocratica che finora hanno limitato il ricorso a questo strumento di incentivo ai piccoli interventi di efficienza energetica, di fondamentale importanza, invece, sia per le positive ricadute economiche per le attività legate alla filiera forestale e alla valorizzazione delle biomasse, sia per i positivi impatti ambientali che possono derivare da un ammodernamento delle apparecchiature di riscaldamento domestico o delle strutture degli enti locali. Entrando più nello specifico, ecco, di seguito, i punti salienti del decreto, con particolare riferimento ai cambiamenti apportati rispetto al dm 28 dicembre 2012.

Tre nuovi interventi riguardano esclusivamente la pubbliche amministrazioni: si tratta della trasformazione in “edifici a energia quasi zero” (NZEB), della sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti e dell’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Come nel Conto Termico del 2012, attualmente in vigore, restano incentivabili solo per le pubbliche amministrazioni gli interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, quelli di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato, quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione e quelli di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

Restano gli stessi gli interventi di piccole dimensioni incentivabili anche per i privati e cioè quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, quelli per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, oltre a quelli di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore e  quelli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Una novità riguarda la taglia massima degli impianti per la produzione di energia termica da rinnovabili, che passa da 1 MW a 2 MW.

Per quanto riguarda l’incentivo si assiste ad un incremento: sale al 50% di copertura dei costi di investimento per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianti di climatizzazione invernale sale al 55% per entrambi gli interventi. La percentuale è del 65% per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti.
Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per i privati.
Per importi fino a 5mila euro, sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche, l’incentivo viene corrisposto in un’unica rata. L’incentivo in nessun caso può superare il 65% della spesa sostenuta.
I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione della procedura vengono dimezzati, passando da 180 giorni a 90.

Come già detto, sul piano della semplificazione, è stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW. Il Gse dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda. Sarà, inoltre, redatta una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.
Saranno, ancora, ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute (rispetto alle modalità del DM 28 dicembre 2012, che prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale).

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