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Energia, come richiedere il premio azoto per gli impianti di biogas

A distanza di anni il Ministero delle Politiche agricole ha finalmente predisposto al modalità per certificare il flusso dell’azoto nei digestati sottoposti a trattamento negli impianti di biogas. Il decreto 6 luglio 2012 (dedicato agli incentivi per le energie rinnovabili, tra cui quelli ottenuti da biomasse di origine agricola, agro alimentare e forestale) aveva stabilito che venissero redatte puntuali procedure per il riconoscimento di premi sulle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica degli impianti di biogas che riducono le emissioni climalteranti tramite tecnologie di abbattimento o di recupero con valorizzazione dell’azoto presente nelle biomasse utilizzate.

Si tratta di una metodologia di tracciabilità mediante lo sviluppo e la messa a punto di un apposito software gestionale, sviluppato in collaborazione del Crpa. Il software, dopo l’immissione dei dati riferiti all’impianto di biogas che dovrà essere esaminato, produrrà un report finale con i risultati del rispetto o meno dei requisiti per l’assegnazione del bonus azoto.

Gli operatori interessati all’ottenimento della certificazione sul premio azoto dovranno utilizzare l’apposito programma gestionale e – per ciascun anno di cui si chiede la certificazione – dovranno inserire i dati richiesti, ricavabili dalle domande Pac e dai Piani di Utilizzo Agronomico. È possibile richiedere anche la certificazione di più anni, inviando una domanda per ogni singolo anno.L’Ufficio del Mipaaf, dopo aver svolto le verifiche necessarie, invierà il report finale validato al Gse che dovrà adottare a breve le procedure di conguaglio.

Ricordiamo che il Decreto 6 luglio 2012 ha previsto dei premi aggiuntivi alla tariffa incentivante :
• Un premio di 30 €/MWh per recupero azoto 60% del totale in ingresso impianto nella comunicazione di spandimento, senza limiti di taglia. Impianto operante in regime di cogenerazione ad alto rendimento, si deve produrre un fertilizzante ed essere iscritti ad apposito registro secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.75/2010. Il fertilizzante va prodotto senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili e le vasche di alimentazione e stoccaggio devono essere coperte. Il recupero di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

• Un premio di 20 €/MWh per recupero azoto 30% del totale in ingresso impianto per impianti fino a 600 kW in assetto cogenerativo. Si deve produrre fertilizzante. Le vasche di alimentazione e stoccaggio devono essere coperte. Il recupero di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

• Un premio di 15 €/MWh per rimozione azoto 40% del totale in ingresso impianto per impianti fino a 600 kW. Le vasche di alimentazione e stoccaggio devono essere coperte. La rimozione di azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

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