il Punto Coldiretti

Esporre le bandiere Coldiretti non comporta il pagamento della tassa sulla pubblicità

Le bandiere di Coldiretti, esposte da un imprenditore che di tale organizzazione sia socio, non rappresentano un mezzo di comunicazione, assoggettabile all’imposta di pubblicità, non essendo assolutamente idoneo a costituire un adeguato messaggio pubblicitario, in assenza totale di riferimenti oggettivi all’azienda dell’imprenditore che le espone ed ai suoi prodotti e/o servizi.

Con tali motivazioni, la Commissione tributaria provinciale di Arezzo (sentenza n. 53/5/12 depositata il 22 marzo 2012) ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un’azienda agricola che, in qualità di socio della Coldiretti, aveva esposto all’interno della medesima quattro bandiere recanti il logo e la dicitura Coldiretti, a testimonianza di una condivisione di valori, principi ed ideali che riconosce come propri.

Questa forma di partecipazione, espressa mediante un veicolo di comunicazione ideologica quali sono appunto le insegne, aveva indotto il Comune di Arezzo a ritenere, invece, che il messaggio in esse contenuto (logo e semplice dicitura dell’organizzazione) rappresentasse comunque un mezzo espressivo di un’attività economica, avente finalità lucrativa, suscettibile di assoggettamento all’imposta di pubblicità.

Pertanto, aveva notificato alla parte ricorrente un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta relativa all’anno 2010. In sede di ricorso, il contribuente aveva sostenuto l’insussistenza dei presupposti del tributo rilevando quanto poi condiviso dalla Commissione e cioè che le bandiere, nel caso di specie, non recano alcun messaggio di tipo economico riferito sia all’attività di impresa esercitata da chi le espone che ai prodotti provenienti dalla medesima attività.

E’ opportuno, a tale riguardo, osservare che il comportamento tenuto nella circostanza dal titolare dell’azienda non può essere inteso come una volontà di migliorare la propria immagine, quanto piuttosto di testimoniare, come già detto, una condivisione della “ideologia” propria dell’organizzazione di categoria cui la bandiera stessa si riferisce.

Se valesse la tesi contraria, sulla quale si è fondato l’accertamento del Comune di Arezzo, bisognerebbe considerare al pari di un messaggio pubblicitario qualsivoglia vessillo o mezzo di altro genere con il quale un imprenditore intenda manifestare la propria vicinanza ad un ideale politico (es. bandiera riportante il simbolo di un partito politico o semplicemente raffigurante il volto di un personaggio collegato ad una certa ideologia politica) ovvero la propria simpatia per una società sportiva (es. la bandiera raffigurante il simbolo di una squadra di calcio). La sentenza, unica nel suo genere, è di particolare importanza poiché costituisce un precedente per la soluzione di casi analoghi.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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